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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29799/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata rinnovazione della notificazione del ricorso dopo il rilievo della sua nullità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con cui venivano rideterminati maggiori ricavi ritenuti conseguiti. L'atto era stato inizialmente annullato in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità è stata rilevata la nullità della notificazione del ricorso, perché eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, non risultata difensore dell'Agenzia nei gradi di merito; la Corte ha quindi ordinato la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Le ricorrenti, pur ritualmente avvisate dell'ordinanza interlocutoria e del termine assegnato, non hanno provveduto alla rinnovazione.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione del ricorso, la Corte può disporne la rinnovazione entro un termine assegnato; la mancata ottemperanza comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o definizione in rito che ne presupponga l'applicazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione è nulla, la Corte può ordinare la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; l'inosservanza dell'ordine nei termini assegnati determina l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinnovazione della notificazione non è un adempimento meramente eventuale, ma un onere processuale la cui omissione impedisce l'esame del merito.
  • In presenza di definizione in rito del giudizio di legittimità, la Corte può comunque dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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