Sentenza del 21/11/2018 n. 30041 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004, emessi per IVA, IRAP e maggior reddito di partecipazione, in conseguenza di fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere da una società fornitrice considerata una mera cartiera. I ricorrenti sostenevano che la CTR avesse motivato insufficientemente sulla mancanza di struttura della fornitrice, non avesse considerato l'archiviazione del procedimento penale, avesse violato le regole sull'onere della prova e avesse erroneamente disconosciuto il valore di fatture, documenti di trasporto, scritture contabili e pagamenti. Invocavano inoltre l'applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di componenti positivi correlati a costi fittizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i cinque motivi, perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha confermato che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi anche presuntivi dell'inesistenza dell'operazione, mentre spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Fatture, regolarità contabile e pagamenti non sono, da soli, sufficienti. È stata però riconosciuta l'applicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole sulle imposte dirette: la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR, in diversa composizione, affinché verifichi se esistano componenti positivi fittizi direttamente correlati ai costi ritenuti inesistenti, da escludere dalla base imponibile, ferma l'applicazione della sanzione prevista. Il ricorso è quindi stato rigettato quanto alle contestazioni principali, con cassazione parziale e rinvio anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per Cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione; una volta forniti elementi seri, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 3
Riguarda i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, utilizzabili per acquisire dati e informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina le modalità di accertamento delle imposte sui redditi. Nel caso concreto è stato richiamato in relazione alla ricostruzione del reddito sulla base delle risultanze istruttorie e presuntive.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disciplina la rettifica della dichiarazione IVA. La norma è stata richiamata per legittimare la ripresa fiscale fondata sull'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.
Art. 11 Cost., secondo periodo, e principi del TFUE
Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione ai principi europei in materia di IVA, ma la Corte ha ritenuto non fondate o comunque inammissibili le censure, confermando la rilevanza dell'accertata inesistenza oggettiva delle operazioni.
D.P.R. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2
Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.
La disposizione, ritenuta applicabile perché più favorevole e invocata tempestivamente, impone di escludere dal reddito rettificato i ricavi o componenti positivi fittizi direttamente correlati ai costi fittizi, entro il limite dei costi non deducibili. Resta applicabile una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dei costi indicati.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3
Prevede la possibilità di riduzione della sanzione nei termini stabiliti dalla norma; la disciplina richiamata esclude invece l'applicazione dell'art. 12 dello stesso decreto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può fondare l'accertamento anche su presunzioni, come l'assenza di una sede, di beni, di personale o di una reale organizzazione della società fornitrice.
- La fattura, la regolare contabilizzazione e il pagamento tracciato non dimostrano da soli che l'operazione sia realmente avvenuta, perché possono essere utilizzati per dare veste formale a operazioni fittizie.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi gravi dell'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve dimostrare concretamente la realtà della cessione o della prestazione, mediante elementi ulteriori e, preferibilmente, provenienti da soggetti terzi.
- L'archiviazione di un procedimento penale non esclude automaticamente la validità dell'accertamento tributario: il giudice tributario valuta autonomamente gli elementi fiscali e l'archiviazione costituisce, di regola, un elemento neutro.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito, salvo specifici e decisivi vizi motivazionali nei limiti consentiti dalla legge.
- Quando una disciplina fiscale sopravvenuta è più favorevole e viene ritualmente invocata, il giudice deve verificarne l'applicazione anche nel giudizio in corso, eventualmente rinviando la causa per il ricalcolo della base imponibile e delle sanzioni.
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