Sentenza del 16/12/2019 n. 33036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, redditi pari a 65.279 euro per il 2002 e 60.492 euro per il 2003, a fronte di redditi dichiarati molto modesti o nulli. L'accertamento si fondava sul possesso di un'automobile di elevata potenza fiscale, di un'abitazione principale, di un'abitazione secondaria e sull'acquisto di un terreno. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'utilizzo delle abitazioni come indici di capacità contributiva, l'inversione dell'onere della prova e l'omessa considerazione di fatti asseritamente non contestati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per gli anni d'imposta 2002 e 2003, il contraddittorio preventivo obbligatorio introdotto dal D.L. n. 78/2010 non era applicabile retroattivamente; in ogni caso, l'Agenzia aveva inviato questionari chiedendo documentazione giustificativa. Le circostanze relative alla proprietà delle abitazioni erano state introdotte tardivamente con una memoria illustrativa e non potevano costituire nuovi motivi di ricorso. Il redditometro è stato ritenuto uno strumento presuntivo basato sulle spese e sui beni-indice concretamente riferibili al contribuente, rispetto al quale quest'ultimo può fornire prova contraria. È stata inoltre esclusa la formazione di fatti pacifici, poiché l'Agenzia aveva contestato integralmente le deduzioni del contribuente. G.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.300 euro oltre spese prenotate a debito, nonché dell'eventuale doppio contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche
Consente di determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese sostenute e del possesso di beni o servizi indicativi di capacità contributiva, salva la prova contraria del contribuente.
D.L. n. 78/2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122/2010
Le modifiche introdotte operano per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La disposizione ha introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio nell'accertamento sintetico, ma con efficacia per i periodi d'imposta dal 2009 e non retroattiva rispetto agli anni 2002 e 2003.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
L'integrazione dei motivi è resa necessaria dalla produzione, ad opera delle altre parti, di documenti non conosciuti
Le memorie illustrative non possono introdurre per la prima volta fatti impeditivi o nuovi motivi di ricorso, salvo che l'integrazione sia resa necessaria da documenti nuovi prodotti dalla controparte.
Codice civile, art. 2697
Nell'accertamento sintetico l'Amministrazione deve provare gli elementi presuntivi posti a fondamento della maggiore capacità contributiva; il contribuente deve invece dimostrare, anche mediante presunzioni, che le disponibilità derivano da redditi esenti, soggetti a ritenuta o da fonti non reddituali.
Codice di procedura civile, art. 115
Principio di non contestazione
Sono esenti da prova soltanto i fatti che la parte costituita abbia ammesso espressamente o implicitamente. La mera mancata contestazione puntuale non è sufficiente quando la difesa dell'Amministrazione contrasta complessivamente le ragioni del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 116
Il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, nel rispetto delle risultanze processuali e delle regole sull'onere probatorio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Doppio contributo unificato
In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione, può sorgere l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto, se applicabile.
Massime di principio
- Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009, l'assenza del contraddittorio preventivo formalmente previsto dal D.L. n. 78/2010 non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento; resta comunque rilevante verificare se l'Ufficio abbia acquisito chiarimenti o documenti tramite questionari o richieste preventive.
- Il redditometro non costituisce una semplice elaborazione statistica astratta: può fondarsi sulle spese effettivamente sostenute e sui beni-indice concretamente riferibili al contribuente. La disponibilità di tali beni consente una presunzione di reddito, superabile con una prova documentale o presuntiva seria e coerente.
- Il contribuente deve dedurre tempestivamente nel ricorso introduttivo tutti i fatti che incidono sulla pretesa tributaria, come comproprietà, data effettiva di acquisto o disponibilità limitata di un bene. Tali fatti non possono normalmente essere introdotti per la prima volta in una memoria illustrativa.
- La prova contraria può dimostrare che le spese sono state finanziate da redditi esenti, già tassati, soggetti a ritenuta, da risparmi pregressi, finanziamenti, liberalità o altre disponibilità non reddituali, purché l'origine e la disponibilità delle somme siano adeguatamente documentate.
- Il principio di non contestazione opera solo quando l'Amministrazione ammette espressamente o implicitamente il fatto. Se l'Ufficio contesta complessivamente la ricostruzione del contribuente, i fatti favorevoli restano da provare.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il contribuente può essere condannato alle spese di lite e all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
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