Sentenza n. 1785/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della delibera n. 783 in data 4 giugno 2026 con la quale il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 3 “Serenissima” ha disposto l’«Aggiudicazione (dell’) appalto (dei) lavori a procedura aperta per il restauro sanitario e riqualificazione del complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia - Ristrutturazione 1a Fase Pad. Mendicanti, Palazzina Servizi, Blocco emergenze. CUP J75F21000980002», aggiudicazione comunicata con avviso del 10 giugno 2026 (CIG B81551B12F); - dei verbali della Commissione giudicatrice (verbale di gara per verifica documentazione «Busta amministrativa» del 23 ottobre 2025, verbali nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 di valutazione delle offerte tecniche, verbale n. 15 di valutazione delle offerte economiche e di predisposizione della graduatoria), nonché del verbale del RUP in data 13 maggio 2026, relativo alla verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria; nonché, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per la condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 “Serenissima” al risarcimento dei danni in forma specifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori di restauro e riqualificazione del complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia, nonché gli atti della gara e la verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, seconde classificate, hanno contestato l’aggiudicazione al RTI primo classificato, deducendo: 1) la modifica illegittima degli oneri aziendali della sicurezza in sede di verifica dell’anomalia, poiché l’importo dichiarato in gara, pari a € 273.557,84, sarebbe stato sostituito nelle giustificazioni da un importo inferiore ricavato applicando una percentuale dello 0,81%; 2) la difformità dell’offerta tecnica rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al progetto esecutivo, per avere previsto la collocazione della gru principale su una struttura “a ponte” esterna al chiostro, anziché nel chiostro Nord dei Mendicanti, con conseguente necessità di esclusione dell’offerta; 3) in subordine, l’illegittima attribuzione del punteggio massimo alla soluzione relativa alla gru, anziché l’azzeramento del punteggio e il ricalcolo della graduatoria; 4) la modifica sostanziale della sequenza temporale delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma progettuale e al PSC, qualificata come variante non consentita; 5) in subordine, l’illegittima valorizzazione della diversa organizzazione temporale dei lavori e la necessità di ricalcolare i punteggi. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis, del PSC e del progetto esecutivo, nonché difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e violazione dei principi di par condicio e immodificabilità dell’offerta. È stato inoltre chiesto il subentro nel contratto e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto agli oneri aziendali della sicurezza, ha affermato che il divieto di modifica opera quando l’operatore ridetermina in sede di giustificazioni l’importo dichiarato per dimostrare ex post la sostenibilità dell’offerta. Nel caso concreto, invece, l’importo complessivo di € 273.557,84 era rimasto invariato: la percentuale dello 0,81% riguardava soltanto la scomposizione contabile del prezzo di diciassette lavorazioni richieste dal RUP e non poteva essere estesa all’intera offerta. Anche qualificando la differenza come sottostima, essa sarebbe stata compensabile con altre componenti dell’offerta, purché l’offerta complessiva risultasse sostenibile. Quanto alla gru, il Collegio ha distinto tra variante progettuale, non consentita quando incide su caratteristiche tipologiche, strutturali o funzionali dell’opera, e miglioria organizzativa, ammissibile quando riguarda modalità esecutive e logistiche senza alterare l’opera. La collocazione della gru su struttura “a ponte” è stata qualificata come soluzione migliorativa relativa al layout e alla sicurezza del cantiere, coerente con il disciplinare, che valorizzava le modalità organizzative dell’intervento, e con il PSC, che qualificava il layout come dinamico e consentiva proposte migliorative. Il riferimento del PSC alla collocazione della gru nel chiostro Nord non è stato ritenuto inderogabile, dovendo essere letto insieme alle clausole che consentivano modifiche migliorative del layout. Le censure subordinate sui punteggi sono state dichiarate inammissibili e comunque infondate nella parte in cui pretendevano una sostituzione della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione con una diversa attribuzione dei punteggi, senza dimostrare manifesta illogicità, abnormità o travisamento. Anche la diversa sequenza temporale delle lavorazioni è stata ritenuta una soluzione organizzativa ammissibile: il cronoprogramma del PSC era espressamente indicativo, destinato a essere precisato dall’impresa esecutrice, e non prevedeva milestone intermedie vincolanti; vincolante era il termine complessivo di ultimazione e la funzionalità del servizio ospedaliero. Il temporaneo trasferimento delle degenze è stato considerato modalità di coordinamento esecutivo e non condizione esterna o futura cui fosse subordinata la validità dell’offerta. È stata conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria e sono state poste a carico solidale delle ricorrenti le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione e le parti siano state sentite.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
impone all’operatore economico di indicare nell’offerta gli oneri aziendali concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Gli oneri aziendali della sicurezza devono essere indicati nell’offerta economica e costituiscono una componente essenziale della dichiarazione negoziale.
art. 110, comma 5, lett. c), d.lgs. 36/2023
prevede l’esclusione qualora tali oneri risultino incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori
L’incongruità degli oneri aziendali della sicurezza può giustificare l’esclusione nell’ambito della verifica dell’anomalia.
art. 100, comma 5, d.lgs. 81/2008
attribuisce all’impresa aggiudicataria la facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
La disposizione consente all’impresa di proporre integrazioni migliorative del PSC, valorizzando lo spazio organizzativo e prevenzionistico dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il divieto di modifica degli oneri aziendali della sicurezza in sede di verifica dell’anomalia impedisce la rideterminazione dell’importo dichiarato in gara quando essa sia funzionale a dimostrare ex post la sostenibilità dell’offerta; non impedisce, invece, una diversa rappresentazione analitica e contabile dei costi nelle schede di analisi di singole lavorazioni, se l’importo complessivo dichiarato resta invariato e non viene utilizzata una diversa quantificazione per giustificare l’offerta.
- La verifica dell’anomalia deve essere valutata con riguardo all’oggetto concreto delle richieste del RUP: una percentuale utilizzata per scomporre il prezzo di specifiche lavorazioni non può essere automaticamente estesa all’intera offerta per ricavarne una diversa quantificazione degli oneri aziendali.
- In una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una proposta relativa all’organizzazione e alla logistica del cantiere costituisce miglioria ammissibile, e non variante vietata, quando non altera le caratteristiche tipologiche, strutturali o funzionali dell’opera.
- La collocazione di un’attrezzatura di cantiere non è necessariamente inderogabile per il solo fatto di essere rappresentata nel PSC: se il PSC qualifica il layout come dinamico e consente modifiche migliorative sotto il profilo della sicurezza, la diversa collocazione è ammissibile quando persegua il risultato prevenzionistico e organizzativo richiesto senza modificare l’opera.
- Il cronoprogramma progettuale qualificato dalla documentazione di gara come indicativo non impone una sequenza inderogabile delle lavorazioni; in assenza di milestone intermedie vincolanti, l’impresa può proporre una diversa articolazione temporale coerente con l’organizzazione del cantiere e con la continuità del servizio, restando fermo il termine complessivo di ultimazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella della Commissione nella ponderazione delle offerte, quando la censura non evidenzi manifesta illogicità, abnormità, travisamento o errori macroscopici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1784/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1782/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1783/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 621/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1011/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1012/2026 - Bari, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →