Sentenza n. 2218/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del Comune di Mascali prot. n. 9987 del 18.04.2026 recante “Diniego al rinnovo della nomina di tutore colonia felina sita in Mascali, via Simone Neri – Rif. pratica prot. n. 3327 del 05/02/2026”, con cui è stato negato al ricorrente il rinnovo della nomina di tutore della colonia felina sita in via Simone Neri e gli è stata altresì intimata la consegna dei gatti; 2) del provvedimento del Comune di Mascali nota prot. n. 15572/2026 del 15.06.2026 avente ad oggetto il riscontro all’istanza di riesame e revoca/annullamento in autotutela del predetto provvedimento prot. n. 9987 del 18.04.2026; 3) della revoca – anche solo implicita e di fatto – della concessione dell’area comunale e/o del suo utilizzo sita in Mascali, via Simone Neri, di fronte al civico n. 58 originariamente rilasciata al ricorrente con provvedimento prot. n. 9513 del 21.04.2023 e, per quanto occorra, dell’eventuale ordinanza, determinazione o altro provvedimento, allo stato non conosciuto, citato nella lettera del 15.06.2026, come provvedimento prot. 9988 del 18.04.2026, con cui è stata concessa la medesima area comunale o affidata ai nuovi volontari subentrati nella gestione della colonia felina (tra cui la sig.ra Laura Vasta e altri sei volontari allo stato non identificati), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche solo di natura materiale, ivi compresa la disposizione di chiusura dell’area mediante sostituzione del lucchetto in data 18.04.2026 e impedimento opposto al ricorrente ad accedere all’area per accudire i gatti; 4) nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale e tutti i verbali e atti istruttori, ancorché non conosciuti nel loro tenore integrale, ivi compresi, per quanto occorra: il verbale di sopralluogo dell’A.S.P. di Giarre – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del 23.02.2026; il verbale di sopralluogo dell’A.S.P. di Giarre del 19.03.2026, effettuato unitamente al personale del Comando della Polizia Municipale di Mascali; i verbali di sopralluogo dell’A.S.P. Veterinaria di Giarre e del Comando di Polizia Municipale del Comune di Mascali del 25.09.2025, 17.11.2025 e 30.03.2026, relativi all’area dell’ex Mattatoio comunale; la richiesta del 7.11.2025 presentata dalla sig.ra Lilyana Mladenova e il conseguente verbale di sopralluogo del 27.11.2025 presso l’abitazione di via Immacolata n. 43; l’autorizzazione del 17.03.2026 al trasporto di due gatti presso l’A.S.P. di Giarre e la nota del 23.03.2026 del ricorrente relativa al rinvenimento della carcassa di uno dei due gatti; nonché ogni altro atto istruttorio e/o endoprocedimentale richiamato, anche solo per relationem, nel provvedimento di diniego impugnato; 5) nonché, ove occorra, del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Mascali sull’istanza del 4.02.2026, prot. n. 3327/2026, di rinnovo del riconoscimento della colonia felina sita in via Simone Neri, istanza sulla quale l’Amministrazione non risulta avere adottato un distinto provvedimento espresso; 6) nonché del comportamento omissivo e, comunque, del silenzio serbato dal Comune di Mascali in ordine alla permanenza, presso l’area comunale destinata alla colonia felina di via Simone Neri, del cartello di divieto affisso dai volontari subentrati – non autorizzato dall’Amministrazione e segnalato dal ricorrente – recante il divieto per chiunque di sfamare i gatti all’esterno della colonia; per la condanna dell’Ente comunale all’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del suddetto cartello e al ripristino della piena fruibilità dell’area in conformità alla normativa sulle colonie feline; e per il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti a causa della condotta dell’Ente comunale; quanto ai motivi aggiunti: per l’annullamento dell’atto di diffida e messa in mora prot. n. 17257 del 29.06.2026 adottato dal Comune di Mascali – Area IV Polizia Municipale, avente ad oggetto “Atto di diffida e messa in mora al recupero di animali abbandonati e contestuale messa in sicurezza ex art. 727 c.p. e d.lgs. 230/2017”, notificato via pec in pari data, con cui l’Amministrazione: ha preso atto del rinvenimento, in data 16.06.2026, di n. 4 tartarughe d’acqua dolce nell’area comunale di via Simone Neri; ha dato atto della dichiarazione del ricorrente del 28.06.2026, con cui egli riconosce di esserne proprietario; ha diffidato il sig. Vasta a provvedere, entro tre giorni, all’“immediato ritiro” e alla “regolare e legittima ricollocazione” degli esemplari presso struttura autorizzata o idonea, con onere di documentare provenienza e movimentazioni; ha preannunciato, in caso di inottemperanza, il trasferimento coattivo degli animali presso un centro di recupero specializzato regionale, con addebito integrale dei costi e integrazione della notizia di reato ex art. 727 c.p. presso la Procura di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del rinnovo della nomina di tutore di una colonia felina, conseguente affidamento della gestione ad altri volontari, e successiva diffida al ritiro e alla ricollocazione di quattro tartarughe rinvenute nell’area comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (tutore di colonia felina)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del rinnovo della propria nomina quale tutore della colonia felina di via Simone Neri, la successiva conferma in sede di riesame, gli atti connessi alla sostituzione dei volontari e alla chiusura dell’area, nonché, con motivi aggiunti, la diffida a ritirare e ricollocare quattro tartarughe d’acqua dolce di sua proprietà rinvenute nell’area comunale. Quanto al ricorso introduttivo, ha dedotto: vizio dell’oggetto del provvedimento ed extrapetizione amministrativa rispetto all’istanza di rinnovo del riconoscimento della colonia; violazione dell’obbligo di provvedere; sviamento; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi; erronea qualificazione dei gatti della colonia come animali di proprietà comunale; illegittimità del divieto di alimentare i gatti esterni alla colonia; violazione dei principi di buon andamento e dei parametri costituzionali; illegittimità del diniego di autotutela. Ha inoltre chiesto il risarcimento di euro 1.940,00 per spese sostenute nella gestione della colonia. Con i motivi aggiunti ha censurato la diffida relativa alle tartarughe per violazione di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento in relazione all’art. 727 c.p., sviamento e uso improprio della minaccia penale ed economica, violazione di buona fede e collaborazione e falsa applicazione delle norme penali sugli animali e dello stato di necessità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia principale riguardasse l’esercizio di un potere amministrativo su un’istanza presentata da un soggetto formalmente nominato tutore della colonia, e non la mera restituzione di un bene pubblico occupato senza titolo. Ha inoltre escluso la necessità di impugnare autonomamente i verbali dell’ASP e della Polizia municipale, qualificandoli come atti istruttori endoprocedimentali non immediatamente lesivi. Il ricorso introduttivo è stato accolto sulla base dell’assorbente fondatezza della censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il Comune aveva esercitato un potere discrezionale nella valutazione dell’idoneità del tutore; pertanto, il procedimento a istanza di parte era soggetto all’art. 10-bis l. 241/1990 e all’art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019. L’omissione del preavviso di rigetto ha leso il diritto del ricorrente a partecipare al procedimento e a orientare la valutazione amministrativa mediante osservazioni ed elementi di fatto e di diritto. Il vizio non poteva essere sanato mediante la successiva istanza di autotutela né mediante la prova che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, poiché l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non consente tale sanatoria per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, e comunque l’atto era discrezionale. Sono stati quindi annullati il diniego del 18 aprile 2026 e, per invalidità derivata, la nota di conferma del 15 giugno 2026, facendo salve le ulteriori determinazioni comunali nel rispetto della pronuncia. Le ulteriori censure del ricorso principale sono state assorbite; la domanda risarcitoria non è stata esaminata, poiché l’amministrazione deve ancora rideterminarsi all’esito della regressione procedimentale. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece respinto. La diffida è stata ritenuta legittima perché il ricorrente, quale proprietario delle tartarughe rinvenute in un’area comunale non protetta e incompatibile con le loro esigenze etologiche, poteva essere obbligato a ritirarle e a collocarle presso una struttura autorizzata o idonea, anche se privo di abitazione propria. Il richiamo all’art. 727 c.p. non costituiva accertamento di responsabilità penale, ma una segnalazione di una possibile fattispecie la cui qualificazione compete all’autorità giudiziaria. Non sono stati ravvisati sviamento, violazione della buona fede o sproporzione nell’imputazione al proprietario degli oneri di trasferimento e assistenza. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, lett. b), l.r. Sicilia n. 15/2022
I Comuni “provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali”.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di rinnovo del riconoscimento della colonia felina e del potere comunale esercitato sulla relativa gestione.
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti ad istanza di parte ... prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Il preavviso di rigetto è obbligatorio quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale su un procedimento a istanza di parte; la sua omissione determina l’illegittimità del provvedimento negativo.
art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni.
La norma regionale applica la garanzia del preavviso di rigetto nei procedimenti amministrativi regionali e degli enti locali siciliani.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.
La sanatoria processuale dei vizi procedimentali non opera per la violazione dell’art. 10-bis; inoltre, nel caso di provvedimenti discrezionali non opera la regola relativa agli atti vincolati.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, collaborazione e correttezza dell’azione amministrativa, in particolare con riferimento alla diffida riguardante le tartarughe.
art. 727 c.p.
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.
Il richiamo amministrativo alla possibile integrazione del reato non costituisce accertamento della responsabilità penale, che compete all’autorità giudiziaria; il proprietario di animali abituati alla cattività deve comunque provvedere alla loro cura e ricollocazione.
art. 65 c.p.a.
La richiesta istruttoria del ricorrente è stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte culminanti nell’esercizio di un potere discrezionale, l’amministrazione deve comunicare previamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, consentendo all’interessato di presentare osservazioni ed elementi utili alla ponderazione degli interessi; l’omissione comporta l’illegittimità del provvedimento negativo.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non può essere sanata, per i provvedimenti discrezionali, mediante la dimostrazione in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, né attraverso la successiva trattazione di un’istanza di autotutela, che non sostituisce il contraddittorio del procedimento di primo grado.
- Gli atti istruttori e i verbali di sopralluogo sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano autonoma efficacia lesiva o determinino in modo definitivo l’arresto del procedimento; se si limitano a fornire elementi valutativi all’autorità procedente, possono essere contestati unitamente al provvedimento conclusivo.
- Il proprietario di animali abituati alla cattività, rinvenuti in un’area pubblica non idonea e destinata ad altra funzione, può essere diffidato a ritirarli e a ricollocarli presso una struttura autorizzata o idonea; l’assenza di un’abitazione propria non rende per ciò solo ineseguibile l’obbligo.
- Un atto amministrativo che richiami la possibile integrazione di un reato non accerta la responsabilità penale dell’interessato: la qualificazione della condotta e la verifica dell’elemento soggettivo restano riservate all’autorità giudiziaria penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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