Sentenza del 15/09/2015 n. 7220 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Mancata applicazione del reverse charge - Errore di natura formale che non incide sui requisiti sostanziali necessari ai fini della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti - Diritto alla detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, nonostante la mancata o irregolare applicazione del reverse charge. L'irregolarità non determina la perdita della detrazione, ma comporta l'applicazione di una sanzione pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 472/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa o errata applicazione del reverse charge, con assolvimento dell'IVA secondo modalità ordinarie anziché mediante inversione contabile. L'irregolarità ha riguardato gli adempimenti di fatturazione e registrazione, senza incidere sui requisiti sostanziali dell'operazione, sull'effettiva debenza dell'imposta o sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Non essendovi un danno per l'Erario, la violazione è stata qualificata come formale.
Norme richiamate
Art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 472/1997
sanzione nella misura del 3% dell'imposta irregolarmente assolta
La disposizione trova applicazione nelle ipotesi di irregolare assolvimento dell'IVA mediante reverse charge. La violazione comporta una sanzione proporzionale, ma non la negazione del diritto alla detrazione quando i requisiti sostanziali dell'imposta risultano rispettati e non vi è danno erariale.
Meccanismo del reverse charge
L'inversione contabile costituisce una modalità di applicazione e registrazione dell'IVA. La sua violazione, se non compromette l'effettivo versamento dell'imposta e la verifica dell'operazione, configura un'irregolarità formale e non incide automaticamente sul diritto alla detrazione.
Massime di principio
- La mancata o errata applicazione del reverse charge non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA: occorre verificare se siano comunque presenti i requisiti sostanziali dell'operazione.
- Quando l'IVA è stata effettivamente assolta e l'irregolarità riguarda soltanto fatturazione o registrazione, senza evasione o perdita di gettito per l'Erario, la violazione tende a essere qualificata come formale.
- In presenza di un errore formale nel reverse charge, il contribuente può conservare il diritto alla detrazione, ma resta esposto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 472/1997.
- La detrazione può essere negata se l'errore incide su elementi sostanziali, impedisce i controlli, nasconde un'operazione inesistente o determina un effettivo danno erariale.
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