Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00344/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di occupazione arbitraria di immobile pubblico. I motivi dedotti erano, in sintesi: 1) censura alla motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo e alla natura pubblica dell'immobile occupato; 2) doglianza sul mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; 3) censura sulla valutazione della recidiva e sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, con particolare riferimento a una ricorrente che contestava l'applicazione del limite di cui all'art. 69, ultimo comma, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non specifici perché meramente reiterativi di censure già dedotte in appello e disattese, oltre che, per il profilo sanzionatorio, manifestamente infondati o non sindacabili in legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità per occupazione arbitraria di immobile pubblico riproponessero questioni già affrontate e correttamente decise dalla Corte territoriale, che aveva motivato in modo adeguato sia sulla materialità e sul dolo del reato, sia sull'insussistenza dello stato di necessità, osservando che l'occupazione aveva finalità stabile e non transitoria. Quanto alla recidiva e al bilanciamento tra circostanze, la Corte ha rilevato che si trattava di valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica, e che il giudizio di prevalenza richiesto dalla ricorrente risultava comunque precluso dal limite normativo richiamato dal giudice di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 633 c.p.

    Il concorso di persone è stato contestato in relazione al reato di invasione di terreni o edifici; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, inclusa la consapevolezza della natura pubblica del bene occupato.

  • art. 633 c.p.

    È stata ritenuta integrata la fattispecie di invasione arbitraria di terreni o edifici, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo, con occupazione di un immobile di natura pubblica.

  • art. 69, ultimo comma, c.p.

    Il giudice di merito ha ritenuto precluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva contestata; la Cassazione ha considerato non censurabile tale valutazione in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente nel giudizio di comparazione tra attenuanti e recidiva, in relazione alla richiesta di prevalenza delle attenuanti.

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità è stata esclusa perché mancavano i relativi presupposti per tutta la durata della condotta, che era finalizzata a un'occupazione stabile e non a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che la valutazione discrezionale in tema di bilanciamento delle circostanze è sindacabile solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre, senza una critica argomentata, motivi già proposti in appello e disattesi dal giudice di merito: tali motivi sono non specifici e quindi inammissibili.
  • Nel reato di invasione arbitraria di terreni o edifici, la motivazione di merito è adeguata quando dia conto, con riferimento alle risultanze probatorie, della sussistenza sia dell'elemento materiale sia di quello soggettivo, compresa la consapevolezza dell'altruità o della natura pubblica del bene occupato.
  • La scriminante dello stato di necessità non è configurabile quando la condotta sia orientata a un'occupazione stabile e definitiva dell'immobile, e non a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio per il tempo strettamente necessario.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, compresa la valutazione della recidiva, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCircostanze del reatoCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.