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Sentenza

Sentenza n. 2551/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Gela che aveva riconosciuto euro 2.000,00 per la carta del docente, essendo stati accreditati soltanto euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo, un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'integrale esecuzione della sentenza n. 351/2025 del Tribunale di Gela, passata in giudicato il 25 febbraio 2026. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori. La ricorrente ha dedotto l'adempimento soltanto parziale del giudicato, poiché l'amministrazione aveva accreditato la sola somma di euro 1.000,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato anche la tempestività e la proponibilità dell'azione, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Poiché il Ministero aveva adempiuto solo parzialmente al titolo esecutivo, il giudice ha ordinato all'amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Gela mediante l'accreditamento della somma residua spettante, comprensiva degli accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama la disciplina degli accessori applicabile alla somma oggetto della condanna.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto può essere applicata analogicamente ad altre condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto la disposizione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione.
  • L'adempimento solo parziale di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato integra un'incompleta esecuzione del titolo e legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza per il pagamento della somma residua e dei relativi accessori.
  • Prima di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone il termine e i poteri.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell'amministrazione può essere chiamato a eseguire il giudicato senza compenso ulteriore, applicando analogicamente il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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