Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28584/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sua domanda di sospensione della pena accessoria (sospensione dall'attività medica), richiesta mentre la pena principale risultava sospesa in forza dell'ordine di esecuzione sospeso (17/09/2024) e con domanda di affidamento in prova ai servizi sociali pendente. Sosteneva che l'art. 51-quater ord. pen. consente al Tribunale di Sorveglianza di disporre la sospensione delle pene accessorie anche in via autonoma e anticipata rispetto alla decisione sulla misura alternativa, che il ritardo non è imputabile al condannato e che vi erano ragioni di urgenza (l'esercizio della professione medica faceva parte di un programma di volontariato funzionale all'affidamento in prova). Denunciava quindi errata applicazione della legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la lettura letterale e sistematica dell'art. 51-quater della legge n. 354/1975 (introdotto dal d.lgs. n.123/2018) impone che il potere di sospendere l'esecuzione della pena accessoria operi "in caso di applicazione della misura alternativa", cioè solo dopo una decisione positiva sulla domanda principale; non và interpretato come potere di sospensione autonomo o anticipato. La Corte ha richiamato la regola secondo cui le pene accessorie possono essere eseguite in qualsiasi momento successivo al giudicato (giurisprudenza citata) e ha indicato che la competenza per le questioni relative all'eseguibilità del titolo spetta al giudice dell'esecuzione, non al Tribunale di Sorveglianza nella sede indicata. Ha inoltre osservato la problematica sistematica derivante dalla condizione del "libero sospeso", ma ha confermato che la rimedio giurisdizionale corretto è devoluto al giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51-quater, legge n. 354/1975 (introdotto dal d.lgs. n.123/2018)

    «in caso di applicazione della misura alternativa..»

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che il potere di sospendere l'esecuzione della pena accessoria sorge solo se è stata effettivamente applicata la misura alternativa (cioè dopo una decisione positiva sulla domanda principale), e non come potere autonomo e anticipato.

  • art. 20 cod. pen.

    Le pene accessorie sono considerate "effetti penali" della condanna; pertanto l'esito favorevole dell'affidamento in prova può comportare l'estinzione degli effetti penali con le conseguenze previste dalla normativa.

  • art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

    Collega l'esito favorevole della prova (affidamento in prova) all'estinzione della pena detentiva e di "ogni altro effetto penale" temporaneo, salvo le pene accessorie perpetue.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione della pena principale in attesa della decisione sulla misura alternativa; il Collegio sottolinea che tale meccanismo non è esteso automaticamente alle pene accessorie.

  • art. 662 cod. pen.

    Citato per segnalare la mancanza di raccordo normativo con l'art. 656 c.p.p.; la Corte rileva che la normativa non impedisce l'esecuzione delle pene accessorie in qualsiasi momento dopo il giudicato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. I, sent. n. 33541/2016 e Sez. I, sent. n. 36870/2013)

    Conferma il principio secondo cui le pene accessorie possono essere eseguite anche in momenti successivi alla formazione del giudicato, avvalorando la possibilità di esecuzione indipendente rispetto alla pena principale.

Massime di principio

  • L'art. 51-quater ord. pen. consente la sospensione delle pene accessorie solo a seguito dell'applicazione effettiva della misura alternativa; non autorizza normalmente una sospensione "anticipata" prima della decisione sulla domanda principale.
  • La sospensione della pena principale in pendenza della valutazione sulla misura alternativa (art. 656 c.p.p.) non si estende automaticamente alle pene accessorie, che restano eseguibili salvo intervento del giudice competente.
  • La competenza per valutare l'eseguibilità o disporre la sospensione delle pene accessorie spetta al giudice dell'esecuzione (o al giudice competente per l'esecuzione), non al Tribunale di Sorveglianza in sede di provvedimento cautelare sull'affidamento in prova.
  • In presenza di ritardi nella fissazione dell'udienza per la misura alternativa, il condannato dovrebbe proporre istanze al giudice dell'esecuzione (es. incidente di esecuzione o altre forme di gravame sull'esecuzione) per ottenere misure provvisorie o la sospensione dell'esecuzione della pena accessoria.
  • Argomentazioni di urgenza (per es. attività professionale indispensabile al percorso di reinserimento) vanno documentate e rivolte al giudice dell'esecuzione: la mera domanda al Tribunale di Sorveglianza per una valutazione autonoma è normalmente destinata a essere respinta quando la normativa richiede una decisione sulla misura alternativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.