Sentenza del 03/11/2016 n. 22192 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, ILOR, interessi e sanzioni per l'anno 1997, notificata alla contribuente in qualità di socia di una società in accomandita semplice. La contribuente aveva contestato la validità della pretesa, sostenendo, tra l'altro, che l'avviso di accertamento presupposto fosse stato notificato oltre i termini di legge e richiamando gli effetti di un eventuale condono della società. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'avviso di accertamento emesso direttamente nei confronti della socia era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che la cartella poteva essere contestata esclusivamente per vizi propri. La contribuente ha inoltre impugnato il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata della lite pendente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata. Ha stabilito che la cartella di pagamento, quando si fonda su un avviso di accertamento notificato e non impugnato, non può essere utilizzata per contestare nuovamente vizi di merito o di legittimità propri dell'accertamento ormai definitivo, salvo che la cartella contenga per la prima volta una pretesa impositiva sostanziale. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
La cartella di pagamento è impugnabile per vizi propri e non per contestazioni riferibili all'avviso di accertamento presupposto, se quest'ultimo è divenuto definitivo.
Le contestazioni relative alla fondatezza della pretesa fiscale, alla validità o alla tempestività dell'accertamento devono essere proposte contro l'avviso di accertamento entro i termini previsti. Una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'accertamento non può essere rimesso in discussione mediante l'impugnazione della successiva cartella.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte ha esaminato il ricorso dell'Agenzia sotto il profilo della corretta applicazione delle norme che delimitano l'oggetto dell'impugnazione della cartella.
Art. 384 c.p.c.
La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non richiedeva nuove verifiche di fatto, la Cassazione ha potuto rigettare direttamente il ricorso originario della contribuente.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 14 del 2012
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
La disciplina non è stata ritenuta applicabile a una controversia riguardante una cartella meramente consequenziale a un avviso di accertamento già definitivo.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Non costituisce lite fiscale pendente, ai fini della definizione agevolata, la controversia relativa a una cartella che si limita a richiedere il pagamento di somme derivanti da un accertamento non impugnato.
L. n. 289 del 2002, art. 9
Gli eventuali effetti del condono presentato dalla società non sono stati ritenuti automaticamente estensibili alla socia, soprattutto perché la cartella si fondava su un accertamento emesso direttamente nei confronti della contribuente e ormai definitivo.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere contestata per vizi propri, come errori di calcolo, mancata notifica, difetti formali o inesistenza della notifica, ma non per contestare nuovamente il merito dell'accertamento presupposto.
- Se l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non viene impugnato tempestivamente, diventa definitivo e le relative contestazioni sono normalmente precluse in sede di impugnazione della cartella.
- La cartella può invece essere contestata nel merito quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene effettivamente a conoscenza della pretesa fiscale, ad esempio perché l'accertamento presupposto non è stato validamente notificato.
- La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti non riguarda, di regola, le controversie aventi a oggetto una cartella meramente esecutiva basata su un accertamento già definitivo.
- Un condono o una definizione effettuata da una società non produce automaticamente effetti favorevoli nei confronti dei soci: occorre verificare la specifica disciplina applicabile e il collegamento tra l'atto definito e la posizione fiscale del socio.
- Le eccezioni difensive relative a questioni diverse dall'oggetto formale del giudizio non trasformano una causa avente a oggetto la validità della cartella in una controversia riguardante il merito dell'accertamento.
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