Cassazione Civile, Ordinanza n. 16978/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti della creditrice che aveva ricevuto, nel semestre anteriore al fallimento, pagamenti complessivi per euro 79.978,56 relativi a tredici contratti di leasing. Il tribunale aveva respinto la revocatoria ritenendo non provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società finanziaria, osservando che il passaggio da RID insoluti a pagamenti mediante assegni circolari non bastava di per sé a dimostrare la scientia decoctionis e che gli ulteriori elementi dedotti dal fallimento non erano sufficienti. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ha ritenuto provata la scientia decoctionis sulla base del mutamento delle modalità di pagamento, dei ritardi reiterati, della presenza di un emissario della creditrice incaricato di ritirare gli assegni e della qualità professionale della creditrice come operatore finanziario, dichiarando inefficaci i pagamenti e condannando la creditrice alla restituzione. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 5, 67, comma 3, lett. a, e 72-quater l. fall., sostenendo che i pagamenti rientravano nei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 67, comma 2, l. fall. e 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando la ritenuta prova della insolvenza e sostenendo che la corte d'appello avesse fatto un indebito riesame del merito e valorizzato in modo errato gli indizi di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo genericamente formulato, perché non individuava specifici principi di diritto violati e mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto sul mutamento delle modalità di pagamento e sul suo significato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedeva un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e una diversa valutazione degli indizi relativi alla scientia decoctionis e allo stato di insolvenza, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato l'esito favorevole al fallimento e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
La prova della revocatoria fallimentare richiede, oltre agli altri presupposti, la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto nel pagamento impugnato.
art. 67, comma 3, lett. a, l. fall.
La censura sulla sottrazione alla revocatoria dei pagamenti di beni e servizi eseguiti nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso non può risolversi in una contestazione generica del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 72-quater l. fall.
Richiamato dalla ricorrente come parametro normativo del primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione specifica nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o l'erronea sussunzione, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza relativa alla ripartizione dell'onere della prova non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici, ove censurate in cassazione, non possono essere oggetto di un semplice dissenso sul risultato valutativo, ma richiedono la deduzione di un reale vizio del ragionamento presuntivo.
art. 2729 c.c.
La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura dei fatti noti posti a base della presunzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere un nuovo esame del fatto storico o delle risultanze probatorie, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
- La censura contro una decisione fondata su presunzioni semplici è inammissibile se si limita a proporre una diversa valutazione degli indizi, senza indicare specifici vizi logici o giuridici del ragionamento presuntivo.
- In materia di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis può essere desunta da elementi indiziari valutati nel loro complesso dal giudice di merito; la contestazione di tale apprezzamento, in cassazione, non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il mutamento delle modalità di pagamento e la reiterazione dei ritardi possono essere elementi valorizzabili ai fini della prova indiziaria della conoscenza dello stato di insolvenza, se il giudice di merito ne spiega coerentemente la portata nel contesto del rapporto tra le parti.
- Per sostenere l'applicabilità dell'esenzione prevista per i pagamenti nei termini d'uso, il ricorrente deve dedurre in modo specifico l'errore di diritto, non limitarsi a negare in fatto il diverso assetto dei pagamenti accertato dalla corte di merito.
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