Cassazione Penale, Ordinanza n. 32726/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già ritenuta responsabile in appello e condannata alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 154 di multa con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) illogicità e infondatezza della sentenza di merito, oltre a carenza di motivazione; 2) motivazione mancante o apparente sull'elemento soggettivo del reato. Dal testo emerge che il fatto contestato riguarda un furto pluriaggravato, ma la Corte di cassazione, nel motivare l'inammissibilità, richiama anche il tema del prelievo idrico abusivo come dato fattuale valorizzato dai giudici di merito per affermare la consapevolezza dell'illecito. La difesa ha inoltre censurato la mancata rinnovazione dibattimentale con perizia sullo stato dei luoghi e l'utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati, sostenendo che la decisione non fosse adeguatamente sorretta sul piano probatorio e soggettivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo congruo e immune da vizi logici, e che le doglianze difensive, pur formalmente prospettate come vizi di legittimità, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del compendio probatorio, profili riservati al giudice di merito. Quanto alla richiesta di perizia sullo stato dei luoghi, la Corte ha ritenuto legittimo il mancato accoglimento implicito, richiamando la natura eccezionale della rinnovazione dibattimentale e la possibilità di motivazione implicita in caso di rigetto. Ha inoltre osservato che la responsabilità era stata desunta dagli accertamenti svolti dall'operante di polizia giudiziaria escusso in appello e che, quanto al dolo, i giudici di merito avevano logicamente evidenziato che l'imputata non poteva non avvedersi dell'illecito derivante dal prelievo idrico abusivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinnovazione dibattimentale ha natura eccezionale e può essere disposta solo se il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione; in caso di rigetto è sufficiente anche una motivazione implicita ricavabile dall'impianto argomentativo della sentenza.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che, sotto l'apparente veste di vizio di legittimità, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità, perché attengono al merito e non al controllo di legalità.
- La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice e si fonda su criteri di inferenza corretti, massime di अनुभवienza condivisibili e risultanze probatorie coerenti.
- La rinnovazione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale: il giudice vi ricorre solo se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti; il rigetto della richiesta può essere motivato anche implicitamente, purché dalla sentenza emerga che le prove già acquisite erano ritenute sufficienti.
- Ai fini dell'accertamento del dolo, il giudice può valorizzare elementi oggettivi del fatto e trarne, con ragionamento logico, la consapevolezza dell'agente circa l'illiceità della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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