Cassazione Penale, Sentenza n. 42381/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per concorso nella spendita di monete false. Denuncia in particolare la nullità della sentenza per avere la Corte revocato l'ammissione del teste Maurizio Pagano, senza motivazione e impedendo così un apporto probatorio decisivo sulla natura delle banconote (sostenuta difesa: le banconote gli sarebbero state consegnate dal datore di lavoro Robertiello in acconto sul compenso). Lamenta violazione del diritto di "difendersi provando" (art.6 CEDU, art.111 Cost.) e contesta la valutazione della prova del dolo, ritenuta dal ricorrente carente e basata su elementi non significativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché il ricorrente non ha indicato la decisività della prova presumibilmente illegittimamente esclusa (mancata specificazione degli atti affetti dal vizio e della loro incidenza sul compendio probatorio). Ha inoltre osservato che la difesa non si è opposta formalmente all'ordinanza di revoca in udienza. Sull'impugnazione della valutazione del dolo la Cassazione ha ritenuto il motivo generico: la Corte d'appello ha fornito motivazione puntuale, basata su elementi sintomatici idonei a ricavare la consapevolezza (ripetizione delle spendite in più distributori con medesima modalità, richiesta di importo inferiore al valore della banconota per ottenere resto consistente, assenza di sorpresa alla contestazione, rinvenimento di altre banconote false in auto, ammissione del complice Robertiello). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 (diritto a un equo processo)
Il ricorrente invocava la violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non dimostrata, sottolineando l'onere di specificare la decisività della prova esclusa per censurare efficacemente la regola processuale
Costituzione, art. 111, comma secondo (garanzia del giusto processo)
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di "difendersi provando"; la Cassazione ha ritenuto che la lamentela non avesse i requisiti di specificità richiesti per la censura in sede di legittimità
Codice penale, art. 453 (detenzione e spendita di monete contraffatte)
La Corte ricorda che per la configurabilità del reato è necessario il dolo specifico di mettere in circolazione le banconote contraffatte; tale dolo può essere desunto liberamente, purché logicamente, da elementi sintomatici quali ripetizione della spendita, modus operandi volto a ottenere resto significativo, assenza di sorpresa all'obiezione e altre circostanze di fatto
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione l'esclusione o la mancata ammissione di una prova bisogna indicare con precisione quale atto risulta affetto da vizio e dimostrare la sua incidenza decisiva sul compendio probatorio; argomentazioni generiche o "esplorative" sono inammissibili.
- La mancata opposizione formale all'ordinanza di revoca in udienza può indebolire la doglianza di nullità: è importante far valere immediatamente e con chiarezza le eccezioni procedurali nel corso del processo.
- Nel reato di detenzione e spendita di monete contraffatte (art.453 c.p.) il dolo specifico può essere provato anche per via indiziaria: fatti quali ripetizione delle spendite, modalità ripetitive finalizzate ad ottenere resto, possesso di più banconote false e comportamento non sorpreso alla contestazione possono legittimamente far ritenere la consapevolezza della falsità.
- La confessione o ammissione di un complice non determina automaticamente l'assoluzione di un altro imputato; la valutazione rimane rimessa al giudice che può ritenere sussistente il concorso e la consapevolezza dell'imputato sulla base di ulteriori elementi.
- In sede di impugnazione è essenziale collegare le critiche alla motivazione di merito in modo puntuale: contestazioni vaghe delle "ratio decidendi" dell'appello sono spesso considerate generiche e inammissibili.
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