Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (artt. 274, 275 e 606 lett. e c.p.p.), lamentando che il Tribunale avrebbe: fatto riferimento a una presunta "professionalità" delinquenziale senza elementi specifici; motivato in modo illogico la differenziazione rispetto ad altri coindagati (che avevano ottenuto gli arresti domiciliari), attribuendo rilievo alle circostanze attenuanti concesse a costoro; sopravvalutato il ruolo dell'indagato nella gestione del traffico di stupefacenti; omesso motivazione sul pericolo di reiterazione alla luce dell'asserita debellazione dell'organizzazione; dato rilievo indimostrato a un rapporto di parentela con un esponente del clan; e valorizzato un arresto successivo ai fatti per detenzione di stupefacenti ritenendolo non pertinente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui, anche dopo l'assoluzione per associazione mafiosa, persistevano gravi indizi e il pericolo di reiterazione, desumibile dalle modalità e dalla sistematicita degli illeciti, dal ruolo rilevante attribuito allo Iervolino nella gestione del traffico, dai rapporti stabili con esponenti del clan e dal precedente specifico e dall'arresto successivo per ingente quantitativo di stupefacenti. La Corte ha inoltre considerato legittima la scelta della custodia cautelare in carcere alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. e dell'assenza di elementi specifici idonei a dimostrare che esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). Nel caso valutata la sussistenza del pericolo di reiterazione in base a elementi concreti e alla personalità dell'indagato desunta dalle modalità dei fatti e dai suoi precedenti.
art. 275 c.p.p.
Regola la scelta della misura cautelare e contiene la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti (comma 3, terzo periodo). La Corte ha applicato il principio secondo cui tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive; inoltre la discrezionalità sulla misura è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente o manifestamente illogica.
art. 273 c.p.p.
Individua il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha ricordato che l'assenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se tradotta in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di norme processuali o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso era basato su questa lett. ma la Corte l'ha ritenuta infondata perché la motivazione del Tribunale non è risultata manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per lite temeraria o altre conseguenze economiche. In applicazione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
art. 416-bis.1 c.p. (e richiamo al d.l. n.152/1991 art.7)
Aggravante per delitti commessi al fine di agevolare attività di tipo mafioso. In presenza di tali aggravanti opera la presunzione relativa di pericolosità sociale ai fini della custodia cautelare; la presunzione può essere superata solo mostrando di avere definitivamente reciso i legami con l'organizzazione.
art. 275-bis c.p.p.
Prevede il controllo elettronico a supporto degli arresti domiciliari. La giurisprudenza richiamata stabilisce che l'esclusione in radice dell'idoneità degli arresti domiciliari implica anche l'inopportunità del controllo elettronico; il Tribunale ha ritenuto che gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, sarebbero eludibili nel caso concreto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione delle decisioni di merito: può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione delle prove.
- Per delitti aggravati dalla finalità di agevolare organizzazioni mafiose opera una presunzione relativa sia di pericolosità sociale sia di adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione si supera solo con elementi specifici che dimostrino la recisione stabile dei legami con l'organizzazione o l'idoneità concreta di misure meno afflittive.
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: si valuta sulla base della personalità dell'imputato, delle modalità, della frequenza e della sistematicità dei fatti, nonché di precedenti e atti successivi che possono indicare la prosecuzione dell'attività illecita.
- La differenziazione di trattamento cautelare tra coindagati può essere legittima se fondata su elementi concreti che rendono la posizione individuale dell'imputato diversa (ruolo nell'associazione, concessione di attenuanti ad altri, esclusione dell'aggravante per altri, posizione di secondo piano degli altri), purché adeguatamente motivata.
- L'arresto successivo o precedenti specifici nel settore oggetto dell'indagine possono essere logicamente valorizzati come indice della persistenza della pericolosità, anche se non qualificati come associativi, perché attengono alla capacità e alla continuità dell'attività illecita.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti cautelari è essenziale fornire elementi nuovi e specifici per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive; la mera richiesta o la richiamata elencazione di argomentazioni generiche è spesso insufficiente.
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