Sentenza del 18/01/2022 n. 1405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che rideterminava il classamento e la rendita dell'immobile (da categoria E/1 proposto dalla società a C/7). La ricorrente deduceva: illegittima notifica dell'atto perché inviata all'Autorità portuale e non alla concessionaria (soggetto passivo); violazione del principio del contraddittorio; erronea classificazione catastale; violazione della L. n. 262/2006, art. 2, comma 40; motivazione insufficiente. Sosteneva la propria legittimazione ad impugnare in quanto concessionaria e titolare della partita catastale/posizione tributaria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso: ha confermato che, nel contenzioso tributario (anche catastale), la legittimazione attiva spetta al soggetto destinatario dell'atto impositivo (colui cui è notificato l'atto). L'avviso di accertamento catastale ha natura meramente dichiarativa e non produce automaticamente obblighi tributari per chi non è destinatario. La normativa (L. n. 342/2000 art. 74 comma 1, L. n. 212/2000 art. 6) impone all'Amministrazione l'obbligo di notificare l'attribuzione/modifica di rendita al soggetto passivo ICI figurante in catasto; solo con la successiva notifica di un atto impositivo il concessionario diventerebbe autonomamente legittimato ad impugnare. Perciò l'assenza di notifica al concessionario esclude la sua legittimazione ad impugnare l'avviso di classamento senza violare il diritto di difesa. Nulla sulle spese (Agenzia intimata). Inoltre la Corte richiama la possibilità limitata di intervento adesivo di soggetti non destinatari quando possano essere chiamati successivamente all'adempimento, ma senza autonoma capacità di proporre domande.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6
Invocata dalla ricorrente per dedurre violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che la negazione della legittimazione del non-destinatario non compromette l'effettività della tutela giurisdizionale perché l'impugnazione autonoma spetta al destinatario dell'atto impositivo.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riferimento art. 6 e Carta dei diritti fondamentali (artt. 41, 47)
Riferimenti ai diritti fondamentali richiamati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che tali principi non impongano una diversa interpretazione delle regole di legittimazione processuale tributaria, che restano orientate alla necessità della notifica all'effettivo soggetto passivo.
Costituzione, art. 24
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha affermato che il diritto di difesa non è menomato dalla carenza di legittimazione del non-destinatario dell'atto, posto che l'obbligo tributario deriva da notifica che non è avvenuta.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 3
La disposizione consente la partecipazione al processo di soggetti non destinatari limitatamente all'intervento adesivo dipendente; non attribuisce autonoma legittimazione ad impugnare l'atto.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19 e art. 2 (estensione al contenzioso catastale)
Il regime impugnatorio e decadenziale del contenzioso tributario si estende anche a quello catastale: il giudizio può essere introdotto solo dai soggetti nei cui confronti l'atto impositivo è rivolto e notificato.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2
Norma che individua il soggetto passivo ICI; la Corte ha sottolineato che l'obbligo tributario in capo al concessionario sorge dopo la notifica dell'atto impositivo che reca gli elementi della pretesa.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6
Richiama gli obblighi informativi dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ne trae la conseguenza che la notifica dell'attribuzione/modifica di rendita deve essere fatta al soggetto passivo figurante in catasto.
L. n. 342/2000, art. 74, comma 1
Stabilisce che le attribuzioni o modifiche delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione: obbligo di notifica vincolante per l'efficacia dell'atto nei confronti del soggetto passivo.
Circ. Agenzia del Territorio n. 4 del 2007
L'Amministrazione stessa riconosce che per immobili costruiti su aree demaniali dal concessionario, l'obbligo di dichiarazione catastale grava sul concessionario, che pertanto deve ricevere l'atto che accerti l'inadempienza.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Riferimento formale alla determinazione del contributo unificato processuale, richiamato nella parte dispositiva per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario e catastale la legittimazione ad impugnare l'atto è sostanzialmente legata all'avvenuta notifica: il soggetto destinatario dell'atto impositivo è il titolare dell'azione principale.
- L'avviso di accertamento catastale ha natura dichiarativa e non determina automaticamente l'obbligo tributario per soggetti non destinatari; l'efficacia verso il soggetto passivo nasce dalla notificazione prevista dalla legge.
- Soggetti non destinatari (es. concessionari demaniali) possono partecipare al processo solo con intervento adesivo e nei limiti stabiliti dall'art. 14 D.Lgs. n. 546/1992: non possono introdurre domande autonome o ampliare l'oggetto del giudizio rispetto all'impugnazione del destinatario.
- L'Amministrazione ha l'obbligo di notificare l'attribuzione/modifica di rendita catastale al soggetto passivo individuato in catasto; la mancata notifica a tale soggetto può escludere la sua legittimazione ad agire fino a quando non gli sia notificato un atto impositivo contenente la pretesa tributaria.
- In casi analoghi, chi si ritiene leso da un atto catastale non notificato dovrebbe: verificare chi è stato effettivamente destinatario; attendere (o far valere) la notifica dell'atto impositivo che renda operativa la pretesa tributaria; oppure partecipare al giudizio in adesione se vi è un soggetto titolato che abbia proposto ricorso.
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