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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-104/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 13 November 2024. — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Preparatory documents of the Commission relating to a request for internal review of Implementing Regulation (EU) 2021/2049 as regards the renewal of the approval of the active substance cypermethrin – Partial refusal to grant access – Article 4(2) of Regulation No 1049/2001 – Exception relating to the protection of court proceedings. — Case T-104/23

Giurisprudenza europea62023TJ0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di PAN Europe contro il diniego parziale di accesso ai documenti interni della Commissione relativi al riesame interno del rinnovo del cypermethrin. Ha ritenuto applicabile l’eccezione per la tutela dei procedimenti giurisdizionali, perché i documenti contenevano posizioni interne strettamente collegate al giudizio pendente sulla legittimità del rigetto del riesame interno. Il Tribunale ha inoltre escluso che la ricorrente avesse dimostrato un interesse pubblico prevalente fondato su informazioni relative a emissioni nell’ambiente.

Accesso ai documenti – legittimità del diniego parziale fondato sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali rispetto a documenti preparatori della Commissione relativi al riesame interno del rinnovo dell’approvazione del cypermethrin

La questione giuridica

Se la Commissione potesse legittimamente negare, in tutto o in parte, l’accesso ai documenti interni preparatori relativi alla risposta della Commissione a una richiesta di riesame interno sul rinnovo del cypermethrin, invocando l’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001; e, in subordine, se ricorresse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione in ragione del fatto che le informazioni riguarderebbero emissioni nell’ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006. La ricorrente ha inoltre contestato l’omessa inclusione di scambi nell’ambito del comitato SCoPAFF.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che la Commissione può rifiutare l’accesso a documenti interni che contengono posizioni preliminari e critiche dei propri servizi su una controversia già pendente o imminente dinanzi ai giudici dell’Unione, quando la loro divulgazione comprometterebbe l’uguaglianza delle armi e il corretto svolgimento del giudizio; tale eccezione va interpretata restrittivamente ma può applicarsi anche a documenti non redatti per il contenzioso, purché abbiano un nesso sufficientemente stretto con le questioni litigiose. Non basta, per superare l’eccezione, invocare genericamente il carattere ambientale della vicenda: la ricorrente deve dimostrare un vero interesse pubblico prevalente e che i documenti contengano informazioni sulle emissioni nell’ambiente nel senso del regolamento n. 1367/2006. Poiché nel caso concreto tale dimostrazione non è stata fornita e gli altri documenti già divulgati consentivano di comprendere la valutazione scientifica, il diniego è stato ritenuto legittimo; perciò il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Articoli 1 TUE, 10 TUE, 15 TFUE, 298 TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Accesso ai documenti – documenti preparatori della Commissione e tutela dei procedimenti giurisdizionali

La controversia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da PAN Europe avverso la decisione della Commissione del 12 dicembre 2022, con cui è stato negato l’accesso integrale ad alcuni documenti interni relativi alla risposta della Commissione a una richiesta di riesame interno sul rinnovo dell’approvazione del cypermethrin. Il Tribunale ha esaminato soprattutto l’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa alla protezione dei procedimenti giurisdizionali.

Fatti e iter amministrativo

PAN Europe, associazione belga attiva nella riduzione dell’uso dei pesticidi, aveva chiesto il riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049, che aveva rinnovato l’approvazione del principio attivo cypermethrin. La Commissione aveva chiesto il supporto tecnico-scientifico di EFSA e, in seguito, aveva respinto la richiesta di riesame interno con una lettera del 23 giugno 2022 corredata da una dettagliata valutazione. Successivamente la ricorrente aveva domandato l’accesso ai documenti preparatori interni relativi a tale riesame; la Commissione aveva concesso accesso pieno o parziale ad alcuni documenti, ma aveva negato l’accesso ad altri invocando, tra l’altro, la tutela dei procedimenti giurisdizionali e, in parte, la protezione del processo decisionale.

Ambito del contenzioso

Nel ricorso dinanzi al Tribunale, la contestazione si è concentrata sui documenti 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 29. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il tentativo della ricorrente di includere gli scambi nell’ambito di SCoPAFF non poteva essere accolto, perché tali scambi non rientravano nel contenuto della domanda iniziale di accesso, che era limitata ai documenti relativi al riesame interno preparati e scambiati all’interno della Commissione.

Terzo motivo: esclusione degli scambi SCoPAFF

La ricorrente aveva sostenuto in replica che gli scambi in seno a SCoPAFF dovessero considerarsi compresi nella domanda originaria, richiamando anche la successiva giurisprudenza in materia di accesso ai documenti di comitologia. Il Tribunale ha respinto tale argomento osservando che la domanda di accesso, per come formulata, non menzionava espressamente gli scambi SCoPAFF e che la stessa ricorrente aveva presentato una domanda distinta per quei documenti. Di conseguenza, tale profilo è stato dichiarato infondato, e il relativo motivo non ha inciso sull’esito della causa.

Prima censura: tutela dei procedimenti giurisdizionali

Il Tribunale ha ricordato che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 tutela l’uguaglianza delle armi e il buon funzionamento della giustizia. Può riguardare non solo gli atti processuali in senso stretto, ma anche documenti interni che, pur non essendo stati redatti per il contenzioso, abbiano un nesso rilevante con una controversia pendente e possano rivelare la posizione dell’istituzione su questioni litigiose.

Nel caso concreto, alla data della decisione impugnata era già pendente il giudizio T-536/22, proposto dalla ricorrente contro la decisione che respingeva il riesame interno. I documenti controversi consistevano in bozze della valutazione dettagliata, scambi di email, commenti e note tra DG Health, DG Ambiente e il Servizio giuridico, tutti funzionali alla preparazione della risposta della Commissione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che essi contenessero posizioni interne e preliminari strettamente connesse alla controversia in corso.

Rilevanza del momento in cui si valuta l’eccezione

La ricorrente aveva sostenuto che, al momento della domanda iniziale, non vi fossero ancora procedimenti giudiziari pendenti. Il Tribunale ha respinto l’argomento rilevando che la legittimità del diniego va valutata alla data della decisione di rifiuto dell’accesso, non alla data della domanda iniziale. Ha inoltre osservato che anche nella fase della risposta iniziale la Commissione poteva già invocare la protezione dei procedimenti giurisdizionali, poiché il contenzioso appariva imminente alla luce della richiesta di riesame e dell’annuncio pubblico dell’intenzione di agire in giudizio.

Motivazione del diniego e sufficienza della spiegazione fornita

La ricorrente aveva inoltre sostenuto che la Commissione non avesse spiegato adeguatamente perché la divulgazione avrebbe pregiudicato la sua posizione processuale. Il Tribunale ha invece ritenuto che la decisione impugnata contenesse una motivazione specifica: la divulgazione avrebbe rivelato posizioni interne critiche sui possibili punti deboli della risposta della Commissione e avrebbe potuto compromettere l’uguaglianza delle armi e il clima di serenità del giudizio. Pertanto, la motivazione è stata giudicata sufficiente.

Informazioni relative a emissioni nell’ambiente e interesse pubblico prevalente

PAN Europe aveva anche invocato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sostenendo che i documenti riguardassero emissioni nell’ambiente e che ciò imponesse un’interpretazione particolarmente restrittiva dell’eccezione. Il Tribunale ha ricordato che rientrano nel concetto di informazioni relative a emissioni nell’ambiente quelle che consentono di verificare la correttezza della valutazione delle emissioni e dei loro effetti, ma ha precisato che non basta un qualsiasi nesso, anche diretto, con emissioni ambientali.

Nel caso di specie, i documenti controversi riguardavano esclusivamente le posizioni interne della Commissione sulla risposta al riesame interno e non contenevano autonoma nuova informazione scientifica. Inoltre, la ricorrente aveva già avuto accesso al rapporto tecnico di EFSA e agli scambi pertinenti, con le sole omissioni relative ai dati personali. Per questa ragione il Tribunale ha escluso che fosse dimostrato un interesse pubblico prevalente tale da imporre la divulgazione.

Esito e dispositivo

Poiché l’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali è stata ritenuta sufficiente a giustificare il diniego, il Tribunale ha respinto il primo motivo. Di conseguenza, non ha esaminato il secondo motivo relativo alla tutela del processo decisionale, essendo sufficiente che una sola delle eccezioni invocate fosse fondata per sorreggere la decisione impugnata. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto e PAN Europe è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la tutela dei procedimenti giurisdizionali può coprire documenti preparatori interni che rivelano la posizione dell’istituzione su un contenzioso pendente o imminente;
  • la verifica dell’eccezione va compiuta alla data della decisione di diniego dell’accesso;
  • l’invocazione del carattere ambientale della vicenda non basta, da sola, a far prevalere l’interesse pubblico alla divulgazione;
  • il richiedente deve dimostrare in modo concreto l’esistenza di un interesse pubblico prevalente e il nesso effettivo dei documenti con informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativatutela dei procedimenti giurisdizionalidiritto ambientaleregolamentazione dei prodotti fitosanitari

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