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Sentenza

Sentenza n. 699/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - dell’atto amministrativo contenente il diniego all’accesso agli atti amministrativi comunicato dal V. Sovr. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- della Polizia Locale di -OMISSIS- a mezzo pec del -OMISSIS-, pec inviata dall’indirizzo -OMISSIS-e ricevuta all’indirizzo pec del sottoscritto avvocato avv.guerinoinfante@pec.it (all. n. 2 – diniego accesso pec polizia locale del -OMISSIS-); - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. con cui è stato negato l’accesso ai documenti di cui all’istanza del ricorrente del 15 luglio 2025 (all. n. 3 – istanza accesso agli atti amministrativi del 15.7.2025), inoltrata a mezzo pec tanto al Comune di -OMISSIS- quanto al Comando della Polizia Locale di -OMISSIS-, e in particolare al file video registrato dalle telecamere di sorveglianza presenti in -OMISSIS- all’incrocio di via -OMISSIS- e via -OMISSIS- dal quale si evince il sinistro dell’-OMISSIS- delle ore -OMISSIS- che ha interessato il mezzo del sig. -OMISSIS--OMISSIS- e quello del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. - nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto del Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia del file video registrato dalle telecamere di sorveglianza presenti in -OMISSIS- all’incrocio di via -OMISSIS- e via -OMISSIS- dal quale si evince il sinistro dell’-OMISSIS- delle ore -OMISSIS- che ha interessato il mezzo del sig. -OMISSIS--OMISSIS- e quello del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 15 luglio 2025, con conseguente ordine alla Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta, con le dovute limitazioni e cautele a tutela della privacy di eventuali soggetti terzi al sinistro.

Giustizia amministrativa202501282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o differimento dell'accesso al filmato delle telecamere comunali relativo a un sinistro stradale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Comune aveva subordinato il rilascio delle immagini del sinistro alla richiesta o all'assenso dell'organo di polizia che aveva effettuato i rilievi, individuato nella Compagnia dei Carabinieri. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, dell'art. 6, par. 1, lett. f), del regolamento UE n. 679/2016, dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione e dell'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione. Ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, in funzione dell'accertamento delle responsabilità nella dinamica del sinistro e della tutela dei propri interessi giuridici, e che il Comune non potesse negare l'accesso richiamando la competenza dell'organo accertatore o eventuali regolamenti locali. Nel corso del giudizio, il Comune ha rappresentato di avere inizialmente disposto un differimento, in attesa dell'assenso dei Carabinieri e del decorso dei termini connessi all'eventuale proposizione di querela, e di avere successivamente trasmesso il carteggio e i filmati, con oscuramento selettivo delle immagini relative a terzi estranei al sinistro. Il ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione aveva trasmesso al ricorrente la documentazione e i filmati richiesti, con le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei terzi. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato il contrasto tra le parti. Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che il ricorso non avrebbe potuto essere accolto nella sua formulazione originaria, poiché la condotta amministrativa era qualificabile come dovuto differimento dell'accesso e non come diniego illegittimo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale, invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia delle immagini.

  • art. 24, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato dal Comune quale base del differimento dell'accesso in attesa degli accertamenti e delle autorizzazioni necessari.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    Richiamato per la tutela della riservatezza di persone fisiche estranee al sinistro, mediante oscuramento delle relative immagini.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'accesso ai documenti necessario alla difesa di propri interessi giuridici.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della soddisfazione sopravvenuta della pretesa di accesso.

  • art. 11, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di quest’ultimi.

    Richiamato dal Comune per sostenere che le informazioni relative al sinistro dovessero essere richieste all'organo di polizia che aveva proceduto ai rilievi.

  • art. 21, comma 4, d.P.R. 495/1992

    Per ottenere le informazioni di cui all’art. 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente.

    Richiamato quale regola che indirizza la richiesta di informazioni sul sinistro al comando cui appartiene l'agente accertatore.

  • art. 21, comma 6, d.P.R. 495/1992

    Richiamato per subordinare il rilascio delle informazioni, in caso di lesioni, all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o al decorso del termine per proporre querela.

  • art. 6, par. 1, lett. f), regolamento UE 2016/679

    Invocato dal ricorrente in relazione alla liceità del trattamento dei dati necessario per la tutela di interessi legittimi.

  • artt. 5 e 6 regolamento UE 2016/679

    Richiamati nel dispositivo quale fondamento delle cautele di protezione dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un'istanza di accesso a immagini relative a un sinistro stradale, l'Amministrazione trasmette successivamente i documenti e i filmati richiesti, con oscuramento delle immagini riferite a terzi estranei, la pretesa di accesso deve ritenersi soddisfatta e il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere.
  • La comunicazione con cui l'Amministrazione non nega definitivamente l'accesso, ma ne differisce l'esercizio in attesa dell'assenso dell'organo di polizia che ha rilevato il sinistro, del decorso dei termini per la querela o di altri adempimenti necessari, non integra un diniego illegittimo, purché il differimento sia effettivamente giustificato dalle esigenze procedimentali e di tutela previste dalla legge.
  • L'accesso a filmati di videosorveglianza relativi a un sinistro stradale può essere sottoposto a cautele per la protezione dei dati personali di soggetti estranei all'evento, inclusi l'oscuramento selettivo delle immagini e, quando necessario, modalità di visione che impediscano la diffusione dei dati non pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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