Cassazione Penale, Sentenza n. 18888/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colosimo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Lamentava la violazione dell'art. 23 d.l. 149/2020 e dell'art. 603, comma 2, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente negato la trattazione orale (richiesta di videoconferenza) ritenendola intempestiva: la difesa aveva chiesto l'attivazione della videoconferenza il 17/11/2021, sette giorni prima dell'udienza, mentre il termine perentorio previsto era di quindici giorni. Inoltre il ricorrente affermava che il suo esame sarebbe stato rilevante poiché era divenuto collaboratore di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando che la Corte d'appello ha correttamente negato la trattazione orale per mancato rispetto del termine perentorio (art.23-bis, comma 4 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. legge 176/2020 richiamante art.23 d.l. 149/2020). Ha altresì ritenuto che la richiesta di esame dell'imputato doveva essere proposta come istanza di rinnovazione istruttoria in appello o nei motivi aggiunti e che il ricorrente non ha spiegato i tempi e la rilevanza dell'essere divenuto collaboratore di giustizia. Tuttavia la Cassazione ha annullato, d'ufficio, la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie ex art.216, ultimo comma, legge fall., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.222/2018 che ha reso la durata fissa di dieci anni incostituzionale: la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuova determinazione della durata delle pene accessorie conformemente ai criteri dell'art.133 c.p.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n.149 del 2020
Richiamato come norma che regola termini e modalità per la partecipazione dell'imputato e per la richiesta di trattazione orale/partecipazione a distanza; la violazione del termine perentorio ha giustificato la negazione della trattazione orale.
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con legge 18/12/2020 n.176)
Prevede il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza per la richiesta di partecipazione dell'imputato (anche a mezzo videoconferenza); la Corte ha ritenuto inderogabile tale termine.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei modi e nei termini previsti; la Cassazione osserva che, se la difesa avesse voluto l'esame dell'imputato ai sensi di questa norma, avrebbe dovuto proporre istanza di rinnovazione in appello o nei motivi aggiunti.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La norma originariamente prevedeva l'applicazione automatica delle pene accessorie per la durata fissa di dieci anni. Tale previsione è stata ritenuta incostituzionale nella parte che fissava la durata in modo rigido, rendendo necessaria una nuova determinazione della durata secondo i criteri dell'art.133 c.p.
Corte costituzionale, sent. n. 222 del 5/12/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.216, ultimo comma, nella parte in cui prevedeva la durata fissa di dieci anni; la dichiarazione opera ex tunc e impone la rimodulazione delle pene accessorie nei processi in corso.
Sez. U. Cass., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Principio secondo cui le pene accessorie senza termine fisso devono essere determinate concretamente dal giudice di merito secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.; il giudice di rinvio ha piena libertà cognitiva e deve motivare la scelta.
Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022 (Grosso)
Sancisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, e in particolare l'esame dell'imputato non assunto in primo grado, può essere ammessa solo se la parte istante indica e documenta specifiche esigenze; meri rilievi generici non sono sufficienti.
Massime di principio
- Le richieste di partecipazione all'udienza (anche tramite videoconferenza) devono rispettare i termini perentori stabiliti dalla normativa emergenziale (art.23 e art.23-bis richiamati): la mancata tempestività può legittimare il diniego della trattazione orale.
- Se si intende ottenere l'esame dell'imputato in appello, la parte deve proporre una istanza di rinnovazione istruttoria in appello o nei motivi aggiunti, indicando chiaramente le ragioni, i tempi e la necessità istruttoria; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando una disposizione che indicava una durata fissa per pene accessorie è stata dichiarata incostituzionale, il giudice deve ricalcolare la durata conformemente ai criteri dell'art.133 c.p.; questo adeguamento si applica ex tunc e può richiedere rinvio per nuovo giudizio di merito.
- Il giudice di rinvio ha ampia discrezionalità e deve motivare in concreto la scelta della durata delle pene accessorie, tenendo conto dei criteri legali (personalità dell'imputato, gravità del fatto, finalità della sanzione, ecc.).
- La circostanza che l'imputato sia divenuto collaboratore di giustizia può essere rilevante solo se la difesa documenta quando ciò è avvenuto e perché ciò abbia impedito richieste tempestive; altrimenti non giustifica domande ex post né rinnovazioni prive di specificità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →