Cassazione Penale, Sentenza n. 22214/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più condanne pronunciate da vari tribunali (violazioni della normativa sull'immigrazione e più condanne per spaccio di stupefacenti commesse in date e luoghi diversi). Ha censurato il rifiuto della continuazione per violazione dell'art. 81 c.p. e per difetto di motivazione, sostenendo identità del bene giuridico e prossimità di tempo/luogo tra le condotte di spaccio. Ha inoltre chiesto la rideterminazione delle pene per i reati in materia di stupefacenti alla luce delle pronunce costituzionali nn. 40/2019 e 32/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente escluso la continuazione, perché mancava la prova di una deliberazione iniziale comune e specifica sulle singole condotte (i reati erano in parte disomogenei e commessi in tempi e luoghi diversi). Ha ritenuto congrua la motivazione che ha valutato analiticamente gli elementi indicativi (tempo, luogo, modalità, bene giuridico, correi) e non ha rilevato vizi intelligibili. Sulla richiesta di rideterminazione della pena per i reati di eroina la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che le condanne erano state comminate secondo il regime della legge n.49/2006 e che la Corte costituzionale con la sentenza n.40/2019 ha dichiarato la conformità costituzionale del relativo parametro edittale; pertanto non sussisteva motivo di rideterminazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede una programmazione o deliberazione iniziale comune e una rappresentazione almeno sommaria dei reati da commettere; non è sufficiente la mera affinità tipologica delle condotte.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
legge n.49/2006
Parametro edittale applicato alle condanne per reati di traffico di eroina; la Corte ha ritenuto che il regime applicato ai fatti fosse conforme alla Costituzione alla luce della sentenza cost. n.40/2019, escludendo quindi la necessità di rideterminazione della pena.
sentenza Corte Costituzionale n.183/2013
Richiamata dalla giurisprudenza per precisare che il giudizio sulla continuazione richiede la prova che l'agente avesse, prima dell'inizio della serie, una rappresentazione delle condotte e una finalità unitaria.
sentenza Corte Costituzionale n.40/2019
Dichiarata rilevante dalla Corte di cassazione per affermare la compatibilità costituzionale del minimo edittale previsto dalla legge n.49/2006, rendendo infondata la richiesta di rideterminazione della pena per i fatti commessi sotto quella legge.
sentenza Corte Costituzionale n.32/2014
Richiamata dalla difesa insieme alla n.40/2019; la Corte di cassazione non l'ha ritenuta idonea a giustificare la rideterminazione delle pene nel caso concreto.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati occorre dimostrare una deliberazione iniziale comune e una rappresentazione almeno sommaria delle condotte future; non basta l'affinità astratta tra tipologie di reato.
- Gli indicatori rilevanti (tempo, luogo, modalità esecutive, comunanza di correi, bene giuridico) vanno valutati in modo analitico e complessivo: nessuno è determinante di per sé, ma la loro combinazione può provare la continuità solo se emerge un momento deliberativo comune.
- La decisione del giudice dell'esecuzione deve contenere motivazione che dia conto della specifica valutazione degli indicatori; il sindacato in Cassazione è limitato a verificare la coerenza, congruità e logicità di tale motivazione.
- La richiesta di rideterminazione della pena in seguito a pronunce costituzionali è fondata solo se la norma applicata è stata successivamente dichiarata incostituzionale o il parametro edittale non è più conforme alla Costituzione; se la Corte costituzionale conferma la compatibilità, la rideterminazione non è ammissibile.
- In fase di impugnazione è utile documentare in modo concreto la sussistenza del momento programmatico (es. comunicazioni, ruoli dei correi, identiche modalità operative, stretta contiguità temporale e territoriale) per superare la presunzione di autonoma deliberazione delle singole condotte.
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