Ordinanza n. 2229/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di mancato superamento della prova orale, sostenuta dalla ricorrente il giorno 13/11/2025, nell’ambito del concorso pubblico disposto dal Comune di Roma (Roma Capitale), denominato “Roma Capitale - 125 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo - Famiglia Economico Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice Concorso RC/FA”, indetto mediante bando di concorso pure denominato “Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, di un contingente complessivo di n. 286 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli di Roma Capitale nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, disposto dal Comune di Roma e pubblicato sul portale inPA il giorno 5/05/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova orale sostenuta nell’ambito del concorso pubblico per funzionari amministrativi di Roma Capitale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento con cui è stato accertato il mancato superamento della prova orale del concorso pubblico indetto da Roma Capitale per il reclutamento di funzionari amministrativi. Dal testo risultano presentati anche motivi aggiunti, ma non ne sono specificati i contenuti. La ricorrente contestava, in sostanza, l’esito della prova orale e la legittimità delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. Il Collegio ha rilevato, in particolare, che non emergevano prima facie irregolarità nello svolgimento della prova orale né nella previa determinazione delle modalità di valutazione. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del provvedimento di mancato superamento della prova. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
"domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"
La domanda cautelare è stata valutata dal giudice amministrativo, che ha escluso la sussistenza di profili di prospettica fondatezza e ha pertanto negato la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, a una valutazione sommaria propria della fase, il ricorso non presenti profili di prospettica fondatezza.
- Nelle controversie relative a una prova orale concorsuale, l’assenza prima facie di irregolarità nello svolgimento della prova e nella predeterminazione delle modalità di valutazione giustifica il rigetto della domanda cautelare contro l’esito negativo della prova.
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