Sentenza n. 8514/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottenimento dell’appuntamento per il rilascio del visto per lavoro subordinato presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad e per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'ottenimento dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato presso la competente sede diplomatica e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha fissato l'appuntamento, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento hanno fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. La sentenza non si pronuncia sull'effettivo rilascio del visto né sulla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta dal ricorrente per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dalla fissazione dell'appuntamento e dall'attivazione del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che condanni l'amministrazione a procedere e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra, ai fini dell'azione contro il silenzio, l'attivazione del procedimento e rende improcedibile la domanda volta esclusivamente a ottenere l'avvio della relativa istruttoria, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione sia valutato nel contesto dell'elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter procedimentale previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →