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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1449/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per durata non ragionevole del procedimento (fase di cognizione e successiva fase esecutiva/di ottemperanza); la Corte di appello di Perugia aveva liquidato un indennizzo ridotto del 40% ai sensi dell'art.2-bis l. n.89/2001 riconoscendo la tempestività della domanda. Bellucci impugnava in Cassazione la decurtazione del 40% e la compensazione delle spese; il Ministero ha proposto ricorso incidentale denunciando (i) la tardività della domanda ai sensi dell'art.4 l. n.89/2001 (termine dovuto a un'ordinanza di assegnazione definitiva) e (ii) il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia con riferimento alla fase di ottemperanza (sostenendo che la titolarità spettasse al MEF).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale (sull'inesistenza della tardività), accogliendo il secondo motivo incidentale relativo al difetto di legittimazione passiva. Ha ritenuto che, non avendo l'Avvocatura dello Stato dedotto e fatto rinnovare la notifica nella prima udienza nei termini previsti (art.4 l. n.260/1958), il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà anche valutare la liquidazione dell'indennizzo e ripartire eventuali responsabilità tra le amministrazioni convenute.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) - art. 2

    Disciplina l'indennizzo per durata non ragionevole del processo; usata come riferimento per la quantificazione dell'indennizzo complessivo da liquidare alla ricorrente.

  • legge n. 89/2001 - art. 2-bis, comma 1-bis

    Prevede la possibilità di ridurre l'indennizzo (anche del 40%) in presenza di un numero elevato di parti; la Corte territoriale aveva applicato questa riduzione, ma la questione è rimasta assorbita dalla cassazione per difetto di legittimazione.

  • legge n. 89/2001 - art. 4

    Stabilisce il termine di decadenza per proporre l'azione di equa riparazione; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che individua il decorso del termine dalla definizione dell'ultimo rimedio esperito (esecuzione o ottemperanza), rigettando l'eccezione di tardività del Ministero nel caso concreto.

  • legge n. 89/2001 - art. 3

    Individua i soggetti titolari dell'azione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando giudizi diversi (ordinari e amministrativi) intervengono sulla stessa vicenda, le amministrazioni responsabili vanno convenute entrambe e la responsabilità deve essere determinata separatamente.

  • art. 5 e art. 5-ter legge n. 89/2001

    Regolano rispettivamente il rito per l'azione di equa riparazione e l'opposizione agli ingiunzioni; citati nel corso del procedimento e nelle opposizioni svolte.

  • art. 92 c.p.c.

    Regola la compensazione delle spese di lite; il ricorrente principale contestava la compensazione disposta in una quota non a suo favore, deducendo che la riduzione dell'indennizzo non era frutto di soccombenza sua.

  • art. 93 c.p.c.

    Norma rammentata in ordine alla distrazione delle spese di lite nella decisione di primo grado.

  • legge n. 260/1958 - art. 4

    Norma sulla eccezione di errore di identificazione della persona alla quale notificare gli atti; la Corte ha ritenuto applicabile la regola della rinnovazione della notifica e rimessione in termini quando l'Avvocatura dello Stato solleva l'eccezione nella prima udienza indicando il reale destinatario.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6, par. 1

    Richiamata come principio di riferimento sul diritto a un giusto processo e sulla ragionevole durata; il Ministero aveva evocato l'art.6 nella censura sulla tempestività.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un., n. 19883/2019

    Principio richiamato per individuare che la fase esecutiva si considera unitaria con la fase che ha riconosciuto l'indennizzo e che il giudizio di ottemperanza è equiparabile all'esecuzione: il termine per l'azione di equa riparazione decorre dalla definizione positiva dell'ultimo rimedio esperito.

  • Giurisprudenza: Cass. 16 novembre 2022 n. 33764

    Conferma che, se il creditore ha utilizzato più rimedi (esecuzione, ottemperanza), il termine per l'azione di equa riparazione decorre dalla definizione dell'ultimo rimedio, evitando la possibilità di procrastinare il termine mediante procedure successive.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 15603/2006

    Affermato che, se i processi (ordinari e amministrativi) sono relativi alla stessa vicenda, le amministrazioni vanno convenute entrambe e il giudice deve determinare separatamente l'importo gravante su ciascuna.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 8049/2019; Cass. n. 25499/2021; Cass. n. 15219/2022

    Richiami dottrinari/giurisprudenziali sul principio dell'effettività del contraddittorio e sull'applicabilità dell'art.4 l.260/1958 anche in caso di errore di identificazione tra soggetti pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello Stato; impongono la rinnovazione della notifica se eccepita tempestivamente.

Massime di principio

  • Termine per proporre l'azione di equa riparazione: decorre dalla definizione positiva dell'ultimo rimedio esperito (esecuzione o giudizio di ottemperanza) — se il creditore ha sperimentato più rimedi, il termine inizia con la definitiva estinzione dell'obbligazione soddisfatta dall'ultimo provvedimento.
  • Quando la vicenda involge sia giurisdizione ordinaria che amministrativa, vanno convenute le amministrazioni competenti distintamente (es. Ministero della Giustizia e MEF) e il giudice deve valutare separatamente la durata e l'indennizzo attribuibile a ciascuna giurisdizione.
  • Errore di identificazione del soggetto passivo: l'Avvocatura dello Stato deve eccepire tempestivamente in prima udienza indicando il corretto soggetto; in tal caso il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione (art.4 l.260/1958) e la rimessione in termini, evitando la nullità della decisione per difetto di contraddittorio.
  • Applicazione della riduzione ex art.2-bis: la decurtazione percentuale dell'indennizzo per numero elevato di parti va valutata in concreto; se la molteplicità delle parti deriva da effetti di riunione successiva, occorre valutare se e come la norma sia applicabile (questione che può richiedere approfondimento giurisprudenziale).
  • Spese di lite e compensazione (art.92 c.p.c.): la compensazione va valutata alla luce della reale soccombenza e della condotta delle parti; una decurtazione dell'indennizzo operata tramite coefficienti discrezionali non equivale necessariamente a soccombenza della parte privata e quindi non determina automaticamente la sua condanna alle spese.
  • Prassi consigliata per gli attori: quando si agisce per equa riparazione e la vicenda ha coinvolto fasi esecutive o amministrative, convenire entrambe le amministrazioni potenzialmente responsabili (Giustizia e MEF) o, quantomeno, monitorare con attenzione la tempestiva eccezione di legittimazione al fine di preservare il contraddittorio e evitare cassazioni per vizi di rappresentanza.

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