Regolamento (UE) 2017/2348
Regolamento (UE) 2017/2348 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 per l'eglefino assegnato al Belgio e, conseguentemente, dispone il divieto di pesca per lo stock interessato. La chiusura opera dalla data indicata nell'allegato, con divieto anche di mantenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il regolamento è adottato sulla base del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dell'eglefino per le navi battenti bandiera belga nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, per esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che pescano lo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) identificato come HAD/7X7A34 nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'effetto è limitato al contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia il 25.11.2017. Sono vietate le operazioni successive a tale data sullo stock interessato, incluse conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture.
Divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi belghe
Il regolamento attua la disciplina unionale sul controllo della pesca e prende atto dell'esaurimento del contingente 2017 assegnato al Belgio per uno specifico stock di eglefino. In conseguenza di tale esaurimento, la Commissione dispone la chiusura immediata della pesca per le navi interessate, secondo la data di chiusura riportata nell'allegato.
Base giuridica e contesto
L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, che consente l'adozione di misure di chiusura quando un contingente è esaurito. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che ha fissato i contingenti per il 2017, e si afferma che le informazioni ricevute dalla Commissione dimostrano l'esaurimento del contingente assegnato.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data ivi stabilita. Per lo stock in questione, l'allegato indica come data di chiusura il 25.11.2017.
Divieti operativi per le navi belghe
L'articolo 2 vieta, dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. Il divieto non riguarda solo l'atto di pesca, ma anche le operazioni connesse alle catture effettuate dopo tale data: mantenimento a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.
Dati identificativi dello stock interessato
L'allegato individua lo stock con il codice HAD/7X7A34 e la specie come eglefino (Melanogrammus aeglefinus). Le aree interessate sono le zone VIIb-k, VIII, IX e X, nonché le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1.
Entrata in vigore e portata dell'atto
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dal 25.11.2017.
Divieto di pesca e di operazioni successive
Dalla data di chiusura indicata nell'allegato sono vietate le attività di pesca dello stock di eglefino da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Ambito materiale e geografico dello stock
Lo stock interessato è identificato come HAD/7X7A34, specie eglefino (Melanogrammus aeglefinus), nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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