Cassazione Penale, Sentenza n. 13105/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi deducono errori di valutazione probatoria e di diritto: la condanna per associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) si sarebbe fondata prevalentemente sulle dichiarazioni del collaboratore Iaquinta, senza i necessari riscontri esterni specifici e individualizzanti, con violazione dell'art. 192 c.p.p.; si contesta altresì la qualifica di promotore/capo attribuita a Comberiati, la mancata prova della disponibilità di armi collegata all'associazione, l'erronea attribuzione di responsabilità per i reati contestati ai capi 2), 3) e 5) (tentata estorsione con incendio, estorsione consumata, usura) e il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" ove non adeguatamente dimostrato; infine si censura la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e ha annullato, limitatamente, il riconoscimento dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.) con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 5); ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame su quei profili, impartendo istruzioni su come verificare la valenza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore e sulla necessità di più precisi riscontri esterni. Ha invece confermato integralmente la condanna per il reato di cui al capo 3) (estorsione consumata) e il relativo riconoscimento dell'aggravante mafiosa; la responsabilità su quel capo è divenuta irrevocabile ex art. 624 c.p.p.. Nel resto il ricorso è stato rigettato. La rivalutazione in sede di rinvio dovrà anche rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo e riesaminare le spese e le attenuanti in funzione dell'esito del nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
commi 2, 3, 5 e 6 (come richiamati in motivazione)
La Corte richiama la necessità di prova dell'esistenza, struttura e continuità della "locale"; quando la contestazione si fonda su dichiarazioni di collaboratori è necessario un rigoroso esame ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; in mancanza di riscontri esterni specifici la condanna per associazione può essere annullata
art. 416‑bis.1 cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" può operare anche in assenza di prova dell'appartenenza associativa, purché la violenza o la minaccia evochino la forza intimidatrice del vincolo associativo; tuttavia occorre dimostrare il nesso funzionale tra modalità del fatto e percezione mafiosa della vittima
art. 192 cod. proc. pen.
comma 3 (valutazione della chiamata in correità e dei riscontri)
La sentenza ribadisce la metodologia "a tre tempi" (credibilità soggettiva, consistenza intrinseca, riscontri esterni) e sottolinea l'esigenza che i riscontri siano certi, specifici e individualizzanti, soprattutto per dichiarazioni de relato
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione invocate dai difensori (lett. b, c, d, e) per vizio di motivazione e violazione di legge
art. 629 cod. pen.
Definizione del reato di estorsione: la Corte conferma che l'interferenza nella libera autonomia negoziale della vittima integra l'ingiusto profitto e giustifica la qualifica di estorsione anche nella forma "contrattuale"
art. 424 cod. pen.
Reato di danneggiamento seguito da incendio: utilizzato come elemento fattuale collegato alla tentata estorsione per valutare la capacità intimidatoria dell'azione
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e delle attenuanti generiche: la Corte richiama che il diniego delle attenuanti deve essere motivato concretamente e non con argomentazioni stereotipate
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'irrevocabilità della condanna relativa al capo 3) dopo la decisione di Cassazione
Massime di principio
- Quando la prova d'accusa si regge principalmente su un solo collaboratore di giustizia, il giudice deve applicare scrupolosamente l'art. 192 c.p.p.: valutare credibilità soggettiva, consistenza intrinseca e fornire riscontri esterni specifici e individualizzanti; le dichiarazioni de relato richiedono riscontri particolarmente rigorosi
- La prova di un ruolo apicale in una "locale" di 'ndrangheta non può fondarsi su riferimenti vaghi o su mera evocazione di rapporti familiari: è necessario dimostrare struttura, numero di partecipanti, ruolo effettivo, continuità e riscontri concreti
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di un'associazione accertata, ma richiede che le modalità del fatto e/o la percezione della vittima indichino chiaramente la forza intimidatrice di tipo mafioso; la semplice notorietà o l'uso di mezzi violenti non sempre sono sufficienti
- La disponibilità di armi rileva ai fini dell'aggravante solo se provata concretamente e collegata funzionalmente all'attività del gruppo/crimine: intercettazioni generiche non bastano senza atti o riscontri ulteriori
- Le valutazioni sulle intercettazioni e sull'identificazione dei colloquianti rientrano principalmente nel giudizio di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione può essere riaperta in sede di rinvio se cambia la gravità complessiva accertata dei fatti
- Se la Cassazione annulla per vizi probatori l'accertamento dell'associazione mafiosa, può tuttavia confermare singole responsabilità per reati comuni (es. estorsione, usura) quando questi siano provati indipendentemente; in sede di rinvio si dovrà ricalcolare il trattamento sanzionatorio complessivo
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