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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13105/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono errori di valutazione probatoria e di diritto: la condanna per associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) si sarebbe fondata prevalentemente sulle dichiarazioni del collaboratore Iaquinta, senza i necessari riscontri esterni specifici e individualizzanti, con violazione dell'art. 192 c.p.p.; si contesta altresì la qualifica di promotore/capo attribuita a Comberiati, la mancata prova della disponibilità di armi collegata all'associazione, l'erronea attribuzione di responsabilità per i reati contestati ai capi 2), 3) e 5) (tentata estorsione con incendio, estorsione consumata, usura) e il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" ove non adeguatamente dimostrato; infine si censura la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e ha annullato, limitatamente, il riconoscimento dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.) con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 5); ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame su quei profili, impartendo istruzioni su come verificare la valenza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore e sulla necessità di più precisi riscontri esterni. Ha invece confermato integralmente la condanna per il reato di cui al capo 3) (estorsione consumata) e il relativo riconoscimento dell'aggravante mafiosa; la responsabilità su quel capo è divenuta irrevocabile ex art. 624 c.p.p.. Nel resto il ricorso è stato rigettato. La rivalutazione in sede di rinvio dovrà anche rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo e riesaminare le spese e le attenuanti in funzione dell'esito del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    commi 2, 3, 5 e 6 (come richiamati in motivazione)

    La Corte richiama la necessità di prova dell'esistenza, struttura e continuità della "locale"; quando la contestazione si fonda su dichiarazioni di collaboratori è necessario un rigoroso esame ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; in mancanza di riscontri esterni specifici la condanna per associazione può essere annullata

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può operare anche in assenza di prova dell'appartenenza associativa, purché la violenza o la minaccia evochino la forza intimidatrice del vincolo associativo; tuttavia occorre dimostrare il nesso funzionale tra modalità del fatto e percezione mafiosa della vittima

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma 3 (valutazione della chiamata in correità e dei riscontri)

    La sentenza ribadisce la metodologia "a tre tempi" (credibilità soggettiva, consistenza intrinseca, riscontri esterni) e sottolinea l'esigenza che i riscontri siano certi, specifici e individualizzanti, soprattutto per dichiarazioni de relato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione invocate dai difensori (lett. b, c, d, e) per vizio di motivazione e violazione di legge

  • art. 629 cod. pen.

    Definizione del reato di estorsione: la Corte conferma che l'interferenza nella libera autonomia negoziale della vittima integra l'ingiusto profitto e giustifica la qualifica di estorsione anche nella forma "contrattuale"

  • art. 424 cod. pen.

    Reato di danneggiamento seguito da incendio: utilizzato come elemento fattuale collegato alla tentata estorsione per valutare la capacità intimidatoria dell'azione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e delle attenuanti generiche: la Corte richiama che il diniego delle attenuanti deve essere motivato concretamente e non con argomentazioni stereotipate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'irrevocabilità della condanna relativa al capo 3) dopo la decisione di Cassazione

Massime di principio

  • Quando la prova d'accusa si regge principalmente su un solo collaboratore di giustizia, il giudice deve applicare scrupolosamente l'art. 192 c.p.p.: valutare credibilità soggettiva, consistenza intrinseca e fornire riscontri esterni specifici e individualizzanti; le dichiarazioni de relato richiedono riscontri particolarmente rigorosi
  • La prova di un ruolo apicale in una "locale" di 'ndrangheta non può fondarsi su riferimenti vaghi o su mera evocazione di rapporti familiari: è necessario dimostrare struttura, numero di partecipanti, ruolo effettivo, continuità e riscontri concreti
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di un'associazione accertata, ma richiede che le modalità del fatto e/o la percezione della vittima indichino chiaramente la forza intimidatrice di tipo mafioso; la semplice notorietà o l'uso di mezzi violenti non sempre sono sufficienti
  • La disponibilità di armi rileva ai fini dell'aggravante solo se provata concretamente e collegata funzionalmente all'attività del gruppo/crimine: intercettazioni generiche non bastano senza atti o riscontri ulteriori
  • Le valutazioni sulle intercettazioni e sull'identificazione dei colloquianti rientrano principalmente nel giudizio di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione può essere riaperta in sede di rinvio se cambia la gravità complessiva accertata dei fatti
  • Se la Cassazione annulla per vizi probatori l'accertamento dell'associazione mafiosa, può tuttavia confermare singole responsabilità per reati comuni (es. estorsione, usura) quando questi siano provati indipendentemente; in sede di rinvio si dovrà ricalcolare il trattamento sanzionatorio complessivo

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