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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36560/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa professionale con proprie delibere, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto in quiescenza per i periodi 2009-2013 e 2014-2018. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime le trattenute, qualificandole come prelievo non consentito alle casse privatizzate e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi, ritenendo l'azione non prescritta perché soggetta a termine decennale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e della normativa previdenziale invocata, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e la sua compatibilità con il principio del pro rata e con l'equilibrio di bilancio; (2) in subordine, ulteriore censura sulla illegittimità del contributo di solidarietà; (3) in ulteriore subordine, contestazione della mancata applicazione del contributo di solidarietà previsto dal d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (4) censura sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale anziché quello decennale; (5) censura sulla decorrenza degli interessi dovuti sulle somme restituite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con propri atti o delibere, un contributo di solidarietà incidendo su un trattamento pensionistico già determinato, perché si tratterebbe di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non di un criterio di calcolo della pensione. Ha inoltre ribadito che, quando si controverta sull'ammontare dovuto e i ratei trattenuti non siano stati liquidati ed esigibili nella loro misura piena, l'azione di restituzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Infine, ha confermato che sugli importi indebitamente trattenuti spettano gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino al pagamento effettivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato per delimitare i poteri delle casse previdenziali privatizzate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato in relazione al potere delle casse di disciplinare il regime previdenziale e al principio del pro rata

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato quale disposizione di interpretazione/modifica del quadro normativo previdenziale

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato come intervento interpretativo in materia di contributi di solidarietà

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà e la sua estensione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    richiamati per il tema della legittimità del prelievo e della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte

  • artt. 2, 9 e 32 statuto della cassa

    richiamati come base statutaria invocata per il contributo di solidarietà

  • art. 22 regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004

    richiamato come fonte regolamentare interna invocata per il prelievo

  • delibera n. 4/2008 della cassa

    atto regolamentare interno con cui è stato disposto il contributo di solidarietà

  • delibera del 27 giugno 2013 della cassa

    atto regolamentare interno con cui è stato prorogato/disposto il contributo di solidarietà

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    termine quinquennale invocato, ma ritenuto applicabile solo ai crediti liquidi ed esigibili; non alle differenze contestate sui ratei pensionistici

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la fattispecie non è di semplice riliquidazione di trattamenti pensionistici

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sulla pretesa disparità di trattamento

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sul sistema previdenziale

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario decennale applicato dalla Corte all'azione di ripetizione/riliquidazione delle somme trattenute

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    richiamato nel motivo sugli interessi

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per la decorrenza degli interessi moratori sulle somme dovute

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la restituzione dell'indebito e dei relativi accessori

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 2948 c.c.

    richiamato in combinazione con il n. 4 per il termine quinquennale, escluso perché i ratei non erano liquidi ed esigibili nella misura piena

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà che incida su un trattamento pensionistico già determinato, poiché un prelievo di tale natura costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata e l'esigenza di equilibrio finanziario dell'ente non autorizzano, di per sé, prelievi aggiuntivi sulla pensione già liquidata se tali prelievi non si traducono in un criterio di calcolo del trattamento ma in una trattenuta autonoma.
  • In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando sia controverso l'ammontare effettivamente dovuto, il diritto alla riliquidazione o alla restituzione delle somme indebitamente trattenute soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto dovuto in assenza di una trattenuta illegittima non si identifica con un rateo pensionistico già pagabile nella misura piena, sicché non ricorrono i presupposti per il termine breve di prescrizione dei ratei arretrati.
  • Sulle somme indebitamente trattenute da una prestazione previdenziale spettano gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino al soddisfacimento, poiché credito originario e accessori costituiscono un'unica prestazione previdenziale unitaria.

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