Ordinanza n. 291/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto della presentazione della domanda di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, richiesta ai sensi dell’art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 24.12.2024 da parte del Ministero dell’Interno e notificato in data 03.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell’istanza cautelare ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento dello status civitatis, con lesione di diritti civili e politici costituzionalmente garantiti. Il ricorso ha inoltre contestato, nel merito, il diniego fondato su plurimi pregiudizi penali a carico del richiedente, sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti ulteriori specifici motivi di illegittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha escluso il periculum in mora, rilevando che il mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non determina un pregiudizio grave e irreparabile: gli eventuali diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nell’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998; l’esercizio dei diritti politici, connesso all’elettorato, non presenta una frequenza tale da impedire l’esame della controversia nella fase di merito; il diniego non impedisce né lo svolgimento dell’attività lavorativa e il godimento della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino, né la permanenza sul territorio nazionale mediante altro titolo di soggiorno, del quale il ricorrente risulta titolare. Il Collegio ha ritenuto insussistente anche il fumus boni iuris, poiché dagli elementi acquisiti non emerge una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso e il diniego appare correttamente fondato sui plurimi pregiudizi penali a carico del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
La domanda di cittadinanza italiana è stata presentata ai sensi di questa disposizione; il testo non espone ulteriori interpretazioni della norma.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare; il TAR ne applica i presupposti, verificando il periculum in mora e il fumus boni iuris.
art. 2 Cost.
I diritti inviolabili dell’uomo, ove richiamati in relazione ai diritti civili, ricevono tutela costituzionale e non risultano compromessi dal diniego di cittadinanza nei termini prospettati.
art. 32 Cost.
La tutela costituzionale della salute concorre a escludere che il diniego di cittadinanza determini, di per sé, una lesione grave e irreparabile dei diritti fondamentali.
art. 2 d.lgs. n. 286/1998
La tutela dei diritti dello straniero prevista dalla disposizione impedisce di ravvisare, nel caso concreto, una lesione irreparabile dei diritti civili derivante dal diniego di cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella domanda cautelare contro il diniego di concessione della cittadinanza, il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento dello status civitatis non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando i diritti fondamentali dello straniero sono comunque tutelati dalla Costituzione e dalla legislazione sull’immigrazione.
- Il mancato riconoscimento della cittadinanza non determina, di per sé, un periculum in mora con riguardo ai diritti politici, quando l’esercizio dell’elettorato non presenta una frequenza tale da impedire l’esame della controversia nella successiva fase di merito.
- Il diniego di cittadinanza non comporta un pregiudizio cautelarmente irreparabile se lo straniero può continuare a lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e soggiornare regolarmente in Italia mediante un diverso titolo di soggiorno.
- Ai fini della sospensione cautelare di un diniego di cittadinanza devono sussistere congiuntamente periculum in mora e fumus boni iuris; la mancanza di uno solo di tali presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- In sede cautelare, la presenza di plurimi pregiudizi penali a carico del richiedente può escludere il fumus boni iuris quando il provvedimento di diniego appare correttamente fondato su tali elementi.
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