Sentenza n. 1219/2026 - Brescia, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - del diniego in data 13 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046395 da parte di Agea in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; per l’accertamento: - dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - dell’inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; infine per la condanna al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Az. Agr. Boldini Franco e Bernardino il 23/6/2023: per l’annullamento: - dell'intimazione di pagamento n. 022 2020 7150115328 000 notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione in data 13.04.2023; - degli atti gravati con il ricorso introduttivo; nonché per l'accertamento: - dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 30/12/2019, in data 07/09/2022 e in data 17/11/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, 13 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046395, con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990; - della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3 del cod.proc.amm. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione; - dell’inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto; per la condanna al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela di Agea e intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte per le campagne 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il diniego con cui Agea aveva respinto l’istanza di annullamento o sospensione, presentata ai sensi della legge n. 228/2012, dell’intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi euro 472.252,72, relativi a prelievi supplementari sulle consegne di latte vaccino. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche l’intimazione di pagamento e sono state proposte domande di accertamento dell’inesistenza del debito, dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e della fondatezza dell’istanza di autotutela, nonché domande di condanna al ricalcolo del prelievo e al risarcimento dei danni. La ricorrente sosteneva che le imputazioni del prelievo dovessero essere ricalcolate in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e che il debito non sussistesse, con conseguente eliminazione dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’intera impugnativa, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Nel corso del giudizio, il 7 luglio 2026, Agea ha adottato una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023, sostituendo integralmente le precedenti comunicazioni e ricalcolando il prelievo supplementare relativo alle campagne oggetto della controversia, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato richiamate nel provvedimento. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sugli atti anteriori, poiché la legittimità del diniego di autotutela era correlata ai titoli posti a fondamento dell’imputazione del prelievo, ormai superati e sostituiti dal nuovo ricalcolo. L’interesse processuale della ricorrente si è quindi spostato sul nuovo provvedimento, eventualmente autonomamente impugnabile. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una situazione che fa venir meno l’interesse alla decisione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nelle domande della ricorrente in relazione all’accertamento della fondatezza della pretesa e all’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 8-ter l. n. 33/2009
Richiamato con riferimento al Registro Nazionale dei Debiti nel quale risultava iscritto il debito per prelievo supplementare.
art. 10-bis l. n. 103/2023
Base normativa della nuova comunicazione di Agea con cui è stato effettuato il ricalcolo del prelievo supplementare e sono state sostituite le precedenti comunicazioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale relativo alla trattazione della causa.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce integralmente gli atti impugnati e incide sul medesimo rapporto sostanziale determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando rende inutilmente satisfattiva o comunque priva di utilità la pronuncia sugli atti anteriori.
- La sopravvenuta carenza di interesse richiede una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a far venir meno l’utilità concreta che il ricorrente potrebbe ricavare dalla sentenza.
- Quando il nuovo atto amministrativo sostitutivo costituisce l’attuale fonte della lesione lamentata, l’interesse processuale si trasferisce sull’impugnazione del nuovo atto e il giudizio proposto contro gli atti precedenti diviene improcedibile.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi rivolti contro gli atti ormai superati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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