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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38406/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: la difesa ha sostenuto che l'esecuzione immediata della sospensione della patente avrebbe vanificato il beneficio previsto dall'art.186 comma 9-bis C.d.S., che prevede la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria in caso di esito positivo dello svolgimento della sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità). Perciò era stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della statuizione amministrativa in linea con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale limitatamente alla omissione di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e ha disposto la sospensione dell'esecuzione fino all'esito della prova relativa allo svolgimento della sanzione sostitutiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sospensione è necessaria per coordinare l'esecuzione della statuizione penale con i tempi del servizio sostitutivo e del procedimento che attesta l'estinzione della pena e la novazione della sanzione amministrativa.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186 comma II lett.b)

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata (guida in stato di alterazione); sulla base di tale norma il Tribunale aveva irrogato pena ed ammenda con sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.

  • Codice della Strada, art.186 comma 9-bis

    in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria

    Prevede il beneficio (riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria in caso di esito positivo della sanzione sostitutiva) e implica che la sanzione amministrativa accessoria non debba essere eseguita prima dell'accertamento dell'esito del lavoro di pubblica utilità; da ciò deriva l'obbligo di sospendere l'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria.

  • Codice di Procedura Penale, art.620 lett.l

    Consente alla Corte di legittimità di sospendere l'esecuzione di provvedimenti impugnati quando la statuizione non richiede valutazioni discrezionali del merito del giudice di merito; applicata per disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria.

  • Giurisprudenza Cassazione, sez.4 n.48330 del 27/09/2017 (Braghetto)

    Affermata la necessità che il giudice sospenda l'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) quando sia applicata la sanzione sostitutiva prevista dall'art.186, per consentire il coordinamento tra esecuzione penale e verifica del beneficio premiale.

  • Giurisprudenza Cassazione, sez.4 n.12262 dell'08/02/2018 (Ferrarini)

    il ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita

    Sottolinea che la possibilità di ripristino della sanzione in caso di inadempimento presuppone che la sanzione amministrativa accessoria non sia stata già eseguita; rafforza l'obbligo di sospendere l'esecuzione immediata.

Massime di principio

  • Quando il giudice applica una sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) con una sanzione amministrativa accessoria collegata (es. sospensione patente), deve sospendere l'efficacia esecutiva dell'accessorio fino all'accertamento dell'esito della sanzione sostitutiva, per non vanificare il beneficio di riduzione previsto dall'art.186 comma 9-bis C.d.S.
  • La sospensione dell'esecuzione puo' essere disposta anche dalla Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.l c.p.p. se la statuizione impugnata non richiede valutazioni discrezionali del merito del giudice di merito.
  • Se il soggetto beneficiare non adempie agli obblighi connessi allo svolgimento della sanzione sostitutiva, il giudice puo' procedere al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, ma tale ripristino presuppone che l'accessorio non sia stato già eseguito.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe espressamente chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria nel provvedimento di condanna/sostituzione, richiamando la giurisprudenza consolidata, per evitare che l'esecuzione anticipata comprometta i diritti del ricorrente.
  • La coordinazione temporale tra decisione penale, svolgimento del servizio sostitutivo e procedimento di certificazione dell'esito positivo e' essenziale per rendere effettivo il beneficio premiale previsto dalla norma.

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