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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05516/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito della cessione, a titolo oneroso, della propria quota di usufrutto su un terreno sito in Ortona, l'ufficio ha emesso avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008, ritenendo imponibile una plusvalenza derivante dalla cessione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria. Il contribuente ha contestato l'atto sostenendo che il terreno, pur qualificato urbanisticamente, era gravato da vincoli idrogeologici, ambientali e urbanistici tali da escluderne la reale edificabilità; ha inoltre lamentato che i giudici di merito avessero riconosciuto la plusvalenza senza verificare l'effettiva e concreta possibilità di edificare. In cassazione ha dedotto violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e vizi motivazionali/omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che, ai fini della tassazione della plusvalenza, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica risultante dallo strumento urbanistico vigente o adottato e dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di cessione; i vincoli idrogeologici o paesaggistici non escludono di per sé l'edificabilità, ma incidono solo sulle modalità di rilascio del titolo edilizio. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La plusvalenza è imponibile quando deriva dalla cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati; rileva la situazione urbanistica al momento del trasferimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché infondata nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il fatto fosse stato esaminato attraverso il certificato di destinazione urbanistica.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati sul rito camerale; la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio in pubblica udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze da cessione di terreni, l'edificabilità deve essere accertata in base alla qualificazione urbanistica del bene risultante dal piano regolatore o dallo strumento urbanistico adottato al momento del trasferimento, che costituisce il fatto imponibile.
  • Ai fini fiscali, l'eventuale mancata approvazione definitiva dello strumento urbanistico, la sua successiva modifica o la mancanza di strumenti attuativi non eliminano la rilevanza della suscettibilità edificatoria già riconosciuta dall'assetto urbanistico vigente o adottato.
  • I vincoli idrogeologici o paesaggistici non escludono automaticamente l'edificabilità del terreno quando questa sia prevista dallo strumento urbanistico; essi incidono soltanto sulle modalità e sulle autorizzazioni necessarie per edificare.
  • Quando il giudice di merito fonda la propria decisione sul certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di cessione, non sussiste omesso esame di un fatto decisivo se la concreta edificabilità è stata già apprezzata sulla base di tale documento.

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