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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25573/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente, che aveva prestato servizio prima come precaria e anche alle dipendenze di scuole materne comunali, poi immessa nei ruoli ministeriali, volta a ottenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento dell'effettiva anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, comprensiva anche dei periodi lavorati presso enti comunali, in applicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo la disciplina nazionale compatibile con il diritto UE e osservando che eventuali effetti discriminatori avrebbero richiesto una verifica in concreto non praticabile in via generale. La ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, nonché l'erronea affermazione della necessità di una verifica concreta degli effetti discriminatori della norma nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente entrambi i motivi. Richiamando il proprio orientamento successivo a Corte di giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ribadito che, nel caso dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 deve essere disapplicato quando, applicando i criteri ivi previsti insieme all'art. 489 dello stesso decreto e all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, l'anzianità riconosciuta risulti inferiore a quella spettante a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che il giudice di merito deve effettuare il raffronto tra le due posizioni senza considerare le interruzioni tra un rapporto e l'altro e senza applicare la regola dell'equivalenza dell'art. 489; in caso di disapplicazione, l'anzianità va computata secondo i medesimi criteri validi per il docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del primo motivo, per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del secondo motivo, per censurare l'omesso o erroneo esame del fatto/questione relativa alla verifica concreta degli effetti discriminatori.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    È la norma eurounitaria posta a tutela della parità di trattamento tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato; la Corte ne afferma la prevalenza sulla disciplina interna incompatibile.

  • art. 485 d.lgs. 297/1994

    Deve essere disapplicato nei casi in cui i criteri di riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo producano un trattamento inferiore rispetto al docente assunto ab origine a tempo indeterminato.

  • art. 489 d.lgs. 297/1994

    Non va applicato per giustificare un'equivalenza che impedisca il corretto raffronto tra anzianità del docente precario immesso in ruolo e docente assunto stabilmente sin dall'origine.

  • art. 11, comma 14, l. 124/1999

    È richiamato come disposizione integrativa dei criteri del d.lgs. 297/1994 da considerare nel confronto sull'anzianità riconoscibile.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    È citato per il rinvio integrale alla motivazione del precedente conforme della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, la disciplina interna va disapplicata quando, applicata nel caso concreto, conduca a un'anzianità inferiore rispetto a quella del docente comparabile assunto fin dall'origine a tempo indeterminato.
  • La verifica della discriminazione non richiede un giudizio astratto sulla legittimità generale della norma, ma un raffronto concreto tra la posizione del lavoratore a termine stabilizzato e quella del lavoratore assunto stabilmente ab origine.
  • Nel confronto tra le due posizioni non devono essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né può essere applicata una regola interna di equivalenza che riduca indebitamente l'anzianità riconoscibile.
  • Quando ricorre il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro, l'anzianità del docente immesso in ruolo deve essere computata, per ogni effetto, secondo i medesimi criteri previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieConversione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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