Cassazione Civile, Ordinanza n. 25573/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente, che aveva prestato servizio prima come precaria e anche alle dipendenze di scuole materne comunali, poi immessa nei ruoli ministeriali, volta a ottenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento dell'effettiva anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, comprensiva anche dei periodi lavorati presso enti comunali, in applicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo la disciplina nazionale compatibile con il diritto UE e osservando che eventuali effetti discriminatori avrebbero richiesto una verifica in concreto non praticabile in via generale. La ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, nonché l'erronea affermazione della necessità di una verifica concreta degli effetti discriminatori della norma nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente entrambi i motivi. Richiamando il proprio orientamento successivo a Corte di giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ribadito che, nel caso dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 deve essere disapplicato quando, applicando i criteri ivi previsti insieme all'art. 489 dello stesso decreto e all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, l'anzianità riconosciuta risulti inferiore a quella spettante a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che il giudice di merito deve effettuare il raffronto tra le due posizioni senza considerare le interruzioni tra un rapporto e l'altro e senza applicare la regola dell'equivalenza dell'art. 489; in caso di disapplicazione, l'anzianità va computata secondo i medesimi criteri validi per il docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del primo motivo, per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È richiamato quale parametro del secondo motivo, per censurare l'omesso o erroneo esame del fatto/questione relativa alla verifica concreta degli effetti discriminatori.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
È la norma eurounitaria posta a tutela della parità di trattamento tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato; la Corte ne afferma la prevalenza sulla disciplina interna incompatibile.
art. 485 d.lgs. 297/1994
Deve essere disapplicato nei casi in cui i criteri di riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo producano un trattamento inferiore rispetto al docente assunto ab origine a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. 297/1994
Non va applicato per giustificare un'equivalenza che impedisca il corretto raffronto tra anzianità del docente precario immesso in ruolo e docente assunto stabilmente sin dall'origine.
art. 11, comma 14, l. 124/1999
È richiamato come disposizione integrativa dei criteri del d.lgs. 297/1994 da considerare nel confronto sull'anzianità riconoscibile.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
È citato per il rinvio integrale alla motivazione del precedente conforme della Cassazione.
Massime di principio
- Nel riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, la disciplina interna va disapplicata quando, applicata nel caso concreto, conduca a un'anzianità inferiore rispetto a quella del docente comparabile assunto fin dall'origine a tempo indeterminato.
- La verifica della discriminazione non richiede un giudizio astratto sulla legittimità generale della norma, ma un raffronto concreto tra la posizione del lavoratore a termine stabilizzato e quella del lavoratore assunto stabilmente ab origine.
- Nel confronto tra le due posizioni non devono essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né può essere applicata una regola interna di equivalenza che riduca indebitamente l'anzianità riconoscibile.
- Quando ricorre il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro, l'anzianità del docente immesso in ruolo deve essere computata, per ogni effetto, secondo i medesimi criteri previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.
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