Sentenza n. 2549/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di non ammissione alla concessione delle agevolazioni a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, adottata da Invitalia in data 17.03.2025 (doc. 5); - della comunicazione del 09.12.2024 avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda n. FTIPD00212 – CUP. C69C24000000005, presentata dalla società Molino Bigazzi S.r.l. in data 16.01.2024 (doc. 6); - ove occorra, della graduatoria dei soggetti collocati utilmente ai fini della concessione delle agevolazioni, pubblicata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in data 19.01.2024 e successivamente aggiornata in data 24.07.2024 (doc. 4); - ove occorra, del provvedimento di diniego all’istanza di accesso agli atti adottato da Invitalia in data 13.05.2025 (doc. 9); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto o non comunicato, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l’odierna ricorrente è titolare. NONCHÉ per il riconoscimento del diritto della ricorrente di veder valutata la propria domanda di accesso alle agevolazioni e per la conseguente attribuzione della corretta posizione in graduatoria Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOLINO BIGAZZI S.R.L. il 8\9\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - dei medesimi provvedimenti gravati nel ricorso principale, sulla base delle nuove ragioni, come nel prosieguo dettagliate, a sostegno delle domande già proposte, con particolare riferimento ai seguenti atti: • la delibera di non ammissione alla concessione delle agevolazioni a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, adottata da Invitalia in data 17.03.2025 (doc. 5); • la comunicazione del 09.12.2024 avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda n. FTIPD00212 – CUP. C69C24000000005, presentata dalla società Molino Bigazzi S.r.l. in data 16.01.2024 (doc. 6); • ove occorra, la graduatoria dei soggetti collocati utilmente ai fini della concessione delle agevolazioni, pubblicata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in data 19.01.2024 e successivamente aggiornata in data 24.07.2024 (doc. 4); • ove occorra, il provvedimento di diniego all’istanza di accesso agli atti adottato da Invitalia in data 13.05.2025 (doc. 9); - della relazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. del 28.02.2025 avente ad oggetto la “Verifica Tecnica del Programma d’Investimento ai sensi del Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022) e del Decreto Direttoriale MIMIT del 30 agosto 2023” (doc. 15); - ove occorra, della FAQ A.8 aggiornata da Invitalia in data 04.12.2023 contenente “chiarimenti sul Fondo transizione industriale”, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere interpretata in malam partem escludendo dal calcolo del risparmio energetico la riduzione di viaggi necessari al processo produttivo (doc. 16); - della proposta di non ammissione prot. n. FTIPD 00212 (doc. 20); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto o non comunicato, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l’odierna ricorrente è titolare; NONCHÉ per il riconoscimento del diritto della ricorrente di veder valutata la propria domanda di accesso alle agevolazioni e per la conseguente attribuzione della corretta posizione in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, unitamente agli atti istruttori, alla comunicazione dei motivi ostativi, alla graduatoria e al diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (gestore e amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione per un programma di investimenti diretto all'efficientamento energetico e alla circolarità del processo produttivo, comprendente una nuova macchina per il raffrescamento, l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico e nuovi silos. Dopo l'inserimento in graduatoria e l'ammissione alla fase istruttoria, Invitalia aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e, valutate le osservazioni della società, aveva adottato il provvedimento di non ammissione. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 6 e 10-bis l. 241/1990 e della disciplina del Fondo per mancata attivazione di un autonomo soccorso istruttorio prima del preavviso di rigetto; violazione del legittimo affidamento e del principio di autovincolo; difetto di istruttoria, travisamento e illogicità nella valutazione degli interventi di efficientamento energetico e di circolarità; violazione della l. 123/1998 e degli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 del decreto direttoriale 30 agosto 2023; erroneità della valutazione sulla sostenibilità economico-finanziaria, in ragione della documentazione bancaria prodotta; illegittimità della relazione tecnica del GSE e della proposta di non ammissione, anche con riferimento all'interpretazione della FAQ A.8.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 avesse svolto una funzione sostanzialmente equivalente al soccorso istruttorio, poiché aveva consentito alla società di conoscere le criticità e di presentare osservazioni e documenti; una ulteriore richiesta di chiarimenti avrebbe aggravato inutilmente il procedimento. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che le osservazioni erano state valutate. Quanto alle contestazioni tecniche, ha qualificato le valutazioni di Invitalia e del GSE sull'ammissibilità del progetto, sul risparmio energetico, sulla circolarità e sulla sostenibilità economico-finanziaria come espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore di fatto o travisamento, non riscontrati. Il programma presentava molteplici criticità autonome: incoerenza tra il modulo e la relazione tecnica, mancata descrizione di interventi e obiettivi ambientali, assenza di adeguate attestazioni e dati quantitativi sui risparmi e sulla circolarità, carenza di schede tecniche e di elementi per verificare le maggiorazioni di punteggio, nonché insufficiente documentazione economico-finanziaria. L'ammissione alla fase istruttoria e l'inserimento nella graduatoria provvisoria non hanno fatto sorgere un affidamento qualificato alla concessione del beneficio, trattandosi di una fase preliminare e provvisoria. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto plurimotivato e adeguatamente motivato mediante il recepimento della relazione istruttoria del gestore. La società è stata condannata a rifondere a Invitalia 4.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Il principio di economicità e di non aggravamento del procedimento esclude la necessità di una ulteriore richiesta di chiarimenti quando il contraddittorio sia stato già garantito mediante la comunicazione dei motivi ostativi.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il potere di acquisire e regolarizzare elementi istruttori può essere esercitato anche contestualmente alla comunicazione dei motivi ostativi, purché sia garantita all'interessato la possibilità effettiva di rimediare alle irregolarità formali.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce strumento di garanzia del contraddittorio e può realizzare, nella fattispecie, la finalità sostanziale del soccorso istruttorio.
art. 1, comma 478, l. 234/2021
La disposizione istituisce il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, destinato a favorire investimenti di efficientamento energetico e di riutilizzo produttivo di materie prime e riciclate.
art. 10, commi 8 e 9, decreto interministeriale 21 ottobre 2021
La disciplina tecnica del Fondo è stata applicata dal gestore nella verifica dell'ammissibilità e della conformità del programma di investimento.
artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 decreto direttoriale 30 agosto 2023
Le disposizioni individuano contenuti, finalità, requisiti tecnici, documentazione, criteri di valutazione e maggiorazioni di punteggio del programma di investimento; la loro inosservanza documentale e progettuale ha giustificato la non ammissione.
art. 12 decreto direttoriale 30 agosto 2023
La disposizione individua finalità e tipologie degli interventi di efficientamento energetico e circolarità; il progetto non conteneva elementi sufficienti per verificare il perseguimento delle finalità e il rispetto delle condizioni previste.
art. 38 GBER
Il richiamo a tale disposizione nella relazione tecnica è stato ritenuto incoerente con la qualificazione del modulo come cambiamento fondamentale del processo produttivo volto al risparmio energetico.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di agevolazioni, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 può assolvere anche la funzione sostanziale del soccorso istruttorio quando consenta al richiedente di conoscere le irregolarità e di presentare osservazioni e documenti; non è necessaria una separata e preventiva richiesta di chiarimenti, se ciò comporterebbe un inutile aggravamento del procedimento.
- Le valutazioni tecniche ed economico-finanziarie compiute dal soggetto gestore di un fondo pubblico sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore di fatto o travisamento; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa non affetta da tali vizi.
- L'ammissione alla fase istruttoria e l'inserimento in una graduatoria provvisoria non attribuiscono un affidamento qualificato alla concessione del finanziamento, poiché la posizione dell'impresa resta subordinata alle verifiche tecniche, economiche e amministrative finali.
- Nelle procedure di finanziamento pubblico, la verifica della capacità economico-finanziaria del richiedente costituisce un passaggio necessario e deve essere compiuta sulla base dei parametri e della documentazione richiesti dalla lex specialis; la produzione successiva di documentazione bancaria non supera il mancato rispetto dei requisiti verificato alla data di presentazione della domanda.
- Un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di ragioni autonome è legittimo se almeno una di esse resiste alle censure, rendendo superfluo l'esame delle contestazioni relative alle ulteriori motivazioni; il recepimento puntuale della relazione istruttoria può soddisfare l'obbligo di motivazione.
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