Cassazione Penale, Sentenza n. 48014/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena conseguente a sentenza resa con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (sentenza del 31/05/2010) per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e delle modifiche legislative (D.L. 20/03/2014 n. 36, conv. L. 16/05/2014 n. 79) che avrebbero introdotto un regime sanzionatorio più favorevole per la fattispecie di lieve entità; dedotta la violazione di legge per il mancato adeguamento della pena e contestata la preclusione della valutazione sulla illegittimità della pena in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene in linea di principio il giudice dell'esecuzione possa rideterminare la pena per reati di cui all'art. 73, comma 5, in presenza di una disciplina più favorevole, tale adeguamento è subordinato alla verifica della normativa vigente al momento del fatto. Nel caso di specie il reato è stato commesso il 29/05/2010, quindi anteriormente alle modifiche del 2013-2014; perciò opera il limite della successione delle leggi nel tempo stabilito dall'art. 2, comma 4, c.p. (e dalla formazione del giudicato) e non si può applicare la disciplina più favorevole introdotta successivamente. La pronuncia cita inoltre che la sentenza costituzionale n. 32/2014 riguarda espressamente l'art. 73, comma 1, e non il comma 5 nel caso concreto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Fattispecie per la quale è stata pronunciata la condanna; la Corte riconosce che in astratto la rideterminazione in sede esecutiva è possibile, ma solo se la disciplina più favorevole è temporalmente applicabile al fatto.
sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
La Corte ha ritenuto che la pronuncia costituzionale si riferisca espressamente all'art. 73, comma 1, e non sia automaticamente estensibile al comma 5 nella fattispecie concreta.
L. n. 79 del 2014 (conversione D.L. 20 marzo 2014, n. 36)
Ha introdotto disciplina più favorevole per la 'lieve entità' e la sostituibilità con lavoro di pubblica utilità; la Corte ne conferma l'applicabilità solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore.
D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, conv. L. 21 febbraio 2014 n. 10
Modifiche ritenute introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole che, per il principio della successione di leggi nel tempo, non si applicano ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio che limita la retroattività delle norme più favorevoli quando la condanna è già divenuta irrevocabile per effetto della formazione del giudicato; motivo principale del rigetto.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata come fonte della sentenza di patteggiamento da cui origina la pena oggetto di richiesta di rideterminazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena sulla base di una disciplina successiva più favorevole solo se il fatto per cui si è stati condannati è temporalmente compatibile con l'applicazione della nuova norma (cioè il fatto è successivo all'entrata in vigore della norma oppure non sussiste limitazione dovuta al giudicato).
- La successione di leggi nel tempo è limitata dal principio di formazione del giudicato (art. 2, comma 4, c.p.): se la condanna è irrevocabile anteriore alla riforma, il beneficio non può essere riconosciuto in sede esecutiva.
- Le pronunce della Corte costituzionale devono essere lette nel loro campo di applicazione concreto: una decisione che riguarda un comma specifico non si estende automaticamente ad altri commi o fattispecie diverse.
- Nelle impugnazioni esecutive il richiedente deve provare la tempestività del fatto rispetto alla riforma e l'effettiva incidenza della nuova cornice edittale sulla pena spettante; l'assenza di questo requisito porta al rigetto.
- In presenza di una declaratoria di incostituzionalità che colpisca la norma nel suo nucleo applicativo, possono sorgere questioni diverse rispetto alla mera successione delle leggi; tuttavia occorre che la pronuncia costituzionale abbia efficacia temporale e portata tali da incidere sul caso concreto.
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