Sentenza n. 4340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 304/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria n. 304/2025, che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro il regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, le relative tariffe e i solleciti di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che il regolamento comunale e le delibere tariffarie non fossero immediatamente lesivi e che il termine per ricorrere decorresse soltanto dalla ricezione delle richieste di pagamento del canone per il 2021. Ha dedotto, inoltre, in via subordinata, l’illegittimità del regolamento, delle tariffe e degli atti applicativi per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, dell’art. 1, commi 824, 826 e 831-bis, l. 160/2019, dell’art. 63 d.lgs. 446/1997 e degli artt. 3, 51 e 54 d.lgs. 259/2003, nonché per eccesso di potere sotto i profili della mancanza di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. La società contestava in particolare la tariffa di 99 euro per metro quadrato, ottenuta applicando alla tariffa standard di 30 euro il coefficiente 3,3, oltre alla maggiorazione del 25% per gli apparati ospitati. Sosteneva altresì che fosse necessaria la notificazione individuale del regolamento e che l’attività autorizzativa comunale prevista dall’art. 74 del regolamento impedisse l’immediata determinazione del canone. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione e, in subordine, la possibile carenza d’interesse in ragione della sospensione dell’esazione e della successiva verifica della natura delle aree occupate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la declaratoria di irricevibilità pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo principale relativo alla decorrenza del termine di impugnazione. Richiamando la disciplina del canone unico patrimoniale introdotta dall’art. 1, commi 816-847, l. 160/2019 e la recente qualificazione tributaria del CUP operata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha distinto tra regolamenti volizione-preliminare, impugnabili insieme all’atto applicativo lesivo, e regolamenti volizione-azione, le cui disposizioni sono immediatamente e direttamente lesive e devono essere impugnate tempestivamente. Il regolamento e le delibere tariffarie comunali sono stati qualificati come atti volizione-azione: determinavano direttamente, per le occupazioni permanenti già esistenti, la tariffa applicabile, almeno in parte attraverso una semplice operazione aritmetica. I gestori di impianti già installati erano quindi in grado di conoscere la categoria di appartenenza e la nuova tariffa fin dalla pubblicazione degli atti. L’attività autorizzativa prevista dall’art. 74 è stata ritenuta riferibile alle nuove occupazioni e non a impianti già regolarmente installati. Le successive note comunali sono state qualificate come meri solleciti di pagamento, privi di autonoma natura provvedimentale, e non come primo momento lesivo. È stata esclusa anche la necessità di notificazione individuale del regolamento, poiché la pubblicità legale è sufficiente per gli atti regolamentari generali e astratti, anche quando i destinatari siano individuabili. Respinto il motivo pregiudiziale, gli ulteriori motivi di merito sono stati dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
La disciplina ha introdotto il canone unico patrimoniale, sostituendo una pluralità di precedenti prelievi e regolando il prelievo relativo alle occupazioni di suolo pubblico.
art. 1, comma 826, l. 160/2019
È richiamato quale base della tariffa standard annua applicata dal regolamento comunale.
art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019
La sua applicabilità al caso è stata sostenuta dall’appellante e contestata dal Comune, ma la questione non è stata esaminata nel merito per la tardività del ricorso originario.
art. 63 d.lgs. 446/1997
È stato invocato dall’appellante quale parametro di legittimità delle tariffe, senza esame sostanziale da parte del giudice a causa della tardività.
artt. 3 e 6 l. 241/1990
Sono stati dedotti quali parametri relativi alla motivazione e alla partecipazione, ma i relativi motivi sono rimasti improcedibili dopo il rigetto della censura sulla tardività.
artt. 3, 51 e 54 d.lgs. 259/2003
Sono stati dedotti come parametri di legittimità delle tariffe applicate alle postazioni di radiocomunicazione, senza decisione nel merito.
art. 74 del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Comunale
L’occupazione del suolo pubblico, “effettuata con tralicci, impianti portanti apparecchi ricetrasmittenti di qualsiasi tipo, stazioni radio base e ripetitori di qualsiasi tipologia e natura, è soggetta a previa concessione”.
La disposizione è stata interpretata come riferita alle nuove occupazioni e non agli impianti già regolarmente installati; pertanto non impediva l’immediata lesività delle tariffe applicabili alle occupazioni esistenti.
art. 824 c.c.
È stato richiamato dal Comune in relazione alla possibile qualificazione delle aree come beni del patrimonio disponibile, ma la questione non è stata esaminata ai fini della decisione.
art. 9 l. 1766/1927
È stato richiamato dal Comune in relazione alla possibile cessazione degli usi civici sulle aree occupate, ma la questione non è stata esaminata ai fini della decisione.
Massime di principio
- Un regolamento comunale tariffario costituisce atto volizione-azione, immediatamente impugnabile, quando determina direttamente e in modo sufficientemente concreto il prelievo dovuto da categorie di destinatari già individuabili, anche se l’importo finale richiede una semplice operazione aritmetica.
- Quando il regolamento e le relative delibere tariffarie determinano direttamente il canone dovuto per occupazioni permanenti già esistenti, il destinatario non può attendere il successivo sollecito di pagamento per proporre l’impugnazione: il termine decorre dalla pubblicazione dell’atto regolamentare immediatamente lesivo.
- Le note con cui l’amministrazione sollecita il pagamento di un importo già determinato sulla base di un regolamento tariffario non hanno autonoma natura provvedimentale e non riaprono il termine per impugnare il regolamento e le tariffe.
- Per un regolamento comunale generale e astratto, anche se i destinatari sono facilmente individuabili, la pubblicità legale dell’atto è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione; non è necessaria la notificazione individuale ai soggetti passivi.
- La previsione regolamentare di una previa autorizzazione per le nuove occupazioni non esclude l’immediata lesività delle tariffe riferite a impianti già esistenti e regolarmente installati, quando la tariffa applicabile sia già determinabile dal regolamento e dagli atti tariffari.
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