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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28669 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti contestavano l'avviso di accertamento, la rettifica dei dazi e le sanzioni relative all'importazione, nel gennaio 2010, di viti, dadi e bulloni dichiarati di origine malese. L'Agenzia aveva accertato che la merce era in realtà originaria della Cina e che l'indicazione della Malesia aveva consentito di evitare il dazio antidumping applicabile ai prodotti cinesi. In Cassazione le ricorrenti sostenevano principalmente che il dazio antidumping esteso alle merci spedite dalla Malesia dal Regolamento UE n. 723/2011 non potesse applicarsi retroattivamente a importazioni anteriori all'apertura dell'inchiesta e alla registrazione delle merci. Contestavano inoltre la motivazione della sentenza d'appello e, quanto alle sanzioni, la violazione delle regole sulle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che non è stato applicato retroattivamente il Regolamento UE n. 723/2011, bensì il dazio antidumping già previsto dal Regolamento CE n. 91/2009 per i prodotti di origine cinese, vigente al momento dell'importazione. L'amministrazione doganale poteva verificare l'effettiva origine della merce e disconoscere l'origine preferenziale malese dichiarata, ai sensi delle regole del codice doganale. L'abrogazione successiva dei dazi, disposta dal Regolamento UE n. 2016/278, operava solo per il futuro e non incideva sugli accertamenti e sulle sanzioni già adottati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico delle ricorrenti l'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 91/2009

    Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

    Il dazio era già vigente alla data dell'importazione e poteva essere applicato direttamente quando fosse accertata l'origine cinese effettiva della merce.

  • Regolamento UE n. 966/2010

    Ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping tramite importazioni spedite dalla Malesia

    Ha previsto la registrazione delle importazioni dalla Malesia in vista di un'eventuale riscossione retroattiva delle misure estese, ma non era il fondamento dell'accertamento relativo a merci già riconosciute come cinesi.

  • Regolamento UE n. 723/2011

    Ha esteso l'applicazione del dazio antidumping alle importazioni spedite dalla Malesia

    Non è stato applicato retroattivamente nella controversia; la Corte ha distinto l'estensione del dazio alle merci malesi dall'accertamento dell'origine cinese effettiva.

  • Regolamento CE n. 1225/2009, artt. 13, par. 3, e 14, par. 5

    Misure antidumping e registrazione delle importazioni

    La disciplina sull'estensione delle misure antidumping in caso di elusione non impedisce alle autorità doganali di accertare autonomamente l'origine effettiva della merce secondo il codice doganale.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, artt. 24 e 25

    Regole sull'origine delle merci

    Consentono di determinare l'origine non preferenziale effettiva della merce e di disconoscere l'origine dichiarata quando le verifiche dimostrino una diversa provenienza.

  • Regolamento UE n. 2016/278, art. 2

    Abrogazione dei dazi antidumping a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

    L'abrogazione ha effetto solo per il futuro e non elimina gli effetti degli accertamenti e delle sanzioni relativi a importazioni anteriori.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non costituisce applicazione retroattiva di un regolamento antidumping il recupero del dazio già vigente alla data dell'importazione quando l'amministrazione dimostri che la merce aveva effettivamente l'origine soggetta al dazio.
  • L'origine dichiarata dall'importatore non è definitiva: le autorità doganali possono verificarla successivamente e rettificare i dazi se accertano che la merce è stata sottoposta a trasformazioni o dichiarazioni idonee a occultarne la reale origine.
  • Va distinta l'elusione mediante spedizione da un Paese terzo dall'errata o falsa dichiarazione dell'origine: nel primo caso rilevano le regole sull'estensione delle misure antidumping, nel secondo si applica il dazio previsto per l'origine effettiva già soggetta a dazio.
  • La successiva abrogazione di un dazio, se disposta con efficacia futura, non annulla automaticamente gli accertamenti relativi a importazioni effettuate quando il dazio era vigente.
  • Importatori e spedizionieri doganali devono conservare e verificare documentazione idonea a dimostrare l'origine reale della merce, poiché lo spedizioniere può rispondere in solido per i maggiori dazi e le sanzioni.

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