Sentenza del 11/12/2018 n. 12527 - Comm. Trib. Prov. Catania
ICI - base imponibile - edificabilità desumibile dal solo Piano Regolatore - adozione strumenti urbanistici attuativi - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'ICI per un'area qualificata come edificabile. In base all'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/1992, introdotta dall'art. 11-quaterdecies, comma 16, della legge 248/2005 e dall'art. 36, comma 2, della legge 248/2006, l'edificabilità deve essere desunta dalla destinazione attribuita all'area nel piano regolatore generale adottato dal Comune. Non sono necessarie né l'approvazione regionale del piano né l'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
La decisione
La sentenza afferma che, ai fini dell'ICI, un'area è fiscalmente edificabile quando il piano regolatore generale adottato dal Comune le attribuisce tale qualificazione. L'assenza dell'approvazione regionale del piano o degli strumenti urbanistici attuativi non esclude l'edificabilità e non consente di applicare il criterio previsto per le aree non edificabili. Il testo fornito non indica le parti processuali né l'esito formale del dispositivo, ma il principio affermato è favorevole all'applicazione della base imponibile determinata sul valore venale dell'area.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 504/1992
La qualificazione di un'area come edificabile, rilevante ai fini dell'ICI, dipende dalla destinazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune.
Art. 11-quaterdecies, comma 16, legge 248/2005
Ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area edificabile rilevante ai fini dell'ICI, collegandola alla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale adottato.
Art. 36, comma 2, legge 248/2006
Ha confermato che l'edificabilità fiscale può sussistere anche prima dell'approvazione regionale del piano regolatore e indipendentemente dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, la natura edificabile dell'area si determina principalmente sulla base della destinazione prevista dal piano regolatore generale adottato dal Comune.
- L'approvazione regionale dello strumento urbanistico non è una condizione necessaria per qualificare fiscalmente l'area come edificabile.
- La mancata adozione di piani particolareggiati, lottizzazioni o altri strumenti attuativi non elimina, di per sé, l'edificabilità rilevante ai fini tributari.
- Quando un'area è urbanisticamente edificabile, la base imponibile deve essere collegata al suo valore venale, tenendo conto delle concrete condizioni e dei vincoli che possono incidere sul valore.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra edificabilità urbanistica ai fini fiscali e immediata possibilità concreta di costruire: la prima può sussistere anche quando la seconda è ancora subordinata ad atti o autorizzazioni successive.
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