Sentenza del 21/04/2016 n. 2259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Trasferimento disponibilità finanziarie da una Srl a un'altra - Natura di caparra confirmatoria - Applicazione dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/86 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha ritenuto che il trasferimento di disponibilità finanziarie da una Srl a un'altra costituisse un finanziamento o comunque un atto soggetto a imposta di registro ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986. La società ha sostenuto, invece, che le somme avessero natura di caparra confirmatoria e che la loro risultanza dalla contabilità non fosse sufficiente a integrare un autonomo atto negoziale imponibile o a dimostrare l'esistenza di una convenzione ulteriore non registrata.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato escluso l'assoggettamento a imposta di registro del trasferimento delle somme, in quanto qualificato come caparra confirmatoria e non come finanziamento. L'articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986 può operare soltanto quando, in un atto specifico, siano rinvenibili disposizioni negoziali riferibili a convenzioni ulteriori o diverse, non precedentemente registrate e stipulate tra le medesime parti. La mera evidenza contabile del trasferimento non è sufficiente.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.P.R. n. 131/1986
La qualificazione ai fini dell'imposta di registro deve riferirsi alla natura e agli effetti giuridici dell'atto, considerando il contenuto negoziale effettivamente risultante, e non può fondarsi soltanto sull'esistenza di un movimento finanziario.
Articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986
La norma richiede l'individuazione, nell'atto sottoposto a registrazione, di disposizioni negoziali relative a convenzioni ulteriori o diverse, non precedentemente registrate e intervenute tra le stesse parti. La semplice annotazione contabile di un trasferimento di denaro non dimostra di per sé un finanziamento o un diverso negozio imponibile.
Massime di principio
- Un trasferimento di denaro tra società non è automaticamente qualificabile come finanziamento imponibile: occorre verificare la causa concreta dell'operazione e la documentazione contrattuale sottostante.
- Quando le somme hanno funzione di caparra confirmatoria collegata a un contratto, la loro natura va distinta da quella di un mutuo o finanziamento autonomo.
- L'applicazione dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986 presuppone l'esistenza di un atto specifico contenente o richiamante una convenzione ulteriore non registrata; la sola contabilità aziendale, senza ulteriori elementi negoziali, non è sufficiente.
- Per contestare una riqualificazione fiscale è importante documentare la causa dell'operazione mediante contratto, scritture contabili coerenti, causali dei pagamenti e ogni elemento che dimostri la funzione di caparra anziché di finanziamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2016Sentenza del 21/04/2016 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 21 apr 2016Sentenza del 21/04/2016 n. 60 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 21 apr 2016Sentenza del 21/04/2016 n. 95 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 21 apr 2016Sentenza del 21/04/2016 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 21 apr 2016Sentenza del 21/04/2016 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 21 apr 2016Sentenza del 21/04/2016 n. 195 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →