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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Trasferimento disponibilità finanziarie da una Srl a un'altra - Natura di caparra confirmatoria - Applicazione dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/86 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha ritenuto che il trasferimento di disponibilità finanziarie da una Srl a un'altra costituisse un finanziamento o comunque un atto soggetto a imposta di registro ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986. La società ha sostenuto, invece, che le somme avessero natura di caparra confirmatoria e che la loro risultanza dalla contabilità non fosse sufficiente a integrare un autonomo atto negoziale imponibile o a dimostrare l'esistenza di una convenzione ulteriore non registrata.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato escluso l'assoggettamento a imposta di registro del trasferimento delle somme, in quanto qualificato come caparra confirmatoria e non come finanziamento. L'articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986 può operare soltanto quando, in un atto specifico, siano rinvenibili disposizioni negoziali riferibili a convenzioni ulteriori o diverse, non precedentemente registrate e stipulate tra le medesime parti. La mera evidenza contabile del trasferimento non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Articolo 20 del d.P.R. n. 131/1986

    La qualificazione ai fini dell'imposta di registro deve riferirsi alla natura e agli effetti giuridici dell'atto, considerando il contenuto negoziale effettivamente risultante, e non può fondarsi soltanto sull'esistenza di un movimento finanziario.

  • Articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986

    La norma richiede l'individuazione, nell'atto sottoposto a registrazione, di disposizioni negoziali relative a convenzioni ulteriori o diverse, non precedentemente registrate e intervenute tra le stesse parti. La semplice annotazione contabile di un trasferimento di denaro non dimostra di per sé un finanziamento o un diverso negozio imponibile.

Massime di principio

  • Un trasferimento di denaro tra società non è automaticamente qualificabile come finanziamento imponibile: occorre verificare la causa concreta dell'operazione e la documentazione contrattuale sottostante.
  • Quando le somme hanno funzione di caparra confirmatoria collegata a un contratto, la loro natura va distinta da quella di un mutuo o finanziamento autonomo.
  • L'applicazione dell'articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986 presuppone l'esistenza di un atto specifico contenente o richiamante una convenzione ulteriore non registrata; la sola contabilità aziendale, senza ulteriori elementi negoziali, non è sufficiente.
  • Per contestare una riqualificazione fiscale è importante documentare la causa dell'operazione mediante contratto, scritture contabili coerenti, causali dei pagamenti e ogni elemento che dimostri la funzione di caparra anziché di finanziamento.

Testo integrale

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