Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione la qualificazione del fatto come diffamazione (art. 595 c.3 c.p.), sostenendo che le espressioni ritenute offensive erano contenute nella causale di due bonifici postali e quindi non vi sarebbe stata comunicazione con piu' persone, requisito necessario per la fattispecie di diffamazione aggravata. La difesa contesta che i bonifici siano documenti destinati a essere normalmente visionati da piu' soggetti e richiama la differenza tra bonifico e vaglia postale; inoltre contesta che sia stata dimostrata la consapevolezza e la volonta' della ricorrente che il contenuto fosse portato a conoscenza di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello perche' non ha dimostrato in che modo il contenuto della causale del bonifico sia effettivamente entrato nel patrimonio conoscitivo di piu' persone (menzionando genericamente esigenze operative del servizio postale senza spiegare modalita' e prove). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen., comma 3
La norma punisce la diffamazione quando l'offesa e' comunicata con piu' persone; richiede la prova che l'espressione offensiva sia stata portata a conoscenza di piu' soggetti.
art. 81 cod. pen.
Richiamata insieme ad art. 595 nella sentenza di merito; in generale disciplina il concorso di reati e la partecipazione, utile per la determinazione della responsabilita' penale.
Giurisprudenza Cassazione Sez.5, n.522 del 26/05/2017
Stabilisce che il requisito della comunicazione a piu' persone puo' presumersi quando l'offesa e' inserita in un documento che per sua natura e' destinato ad essere normalmente visionato da piu' soggetti.
Giurisprudenza Cassazione Sez.5, n.3963 del 06/07/2015
Rimarca che, per alcune modalita' di comunicazione postale, l'attivita' degli addetti puo' comportare la conoscenza del contenuto da parte di terzi, ma occorre motivazione specifica e prova in merito.
Massime di principio
- Per integrare la diffamazione ex art. 595 c.3 e' necessario provare che l'offesa sia stata portata a conoscenza di piu' persone; non basta l'asserita collocazione dell'offesa in un documento.
- La mera presenza di un'espressione offensiva nella causale di un bonifico non consente automaticamente di presumere diffusione a terzi: l'accusa deve dimostrare come e perche' il contenuto sia stato effettivamente visionato da altri.
- Occorre distinguere tra strumenti: il vaglia postale puo' richiedere operazioni di addetti che favoriscono la conoscenza da parte di terzi; il bonifico (soprattutto se effettuato online) puo' restare confinato tra mittente e destinatario.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente in ordine alle modalita' operative (es. compilazione allo sportello vs online, registro o trattamento che esponga il contenuto a personale) e fornire elementi probatori della lettura da parte di terzi.
- Se non sussiste la comunicazione a piu' persone, la fattispecie aggravata non sussiste: valutare, se del caso, altre qualificazioni (tenendo conto della depenalizzazione dell'ingiuria) e gli eventuali rimedi di natura civile.
Testo integrale
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