Sentenza n. 16399/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento - della Determinazione del Dirigente Area VIII, Ambiente – Attività Estrattive – Patrimonio – Suap del Comune di Guidonia Montecelio, n. 141 del 18/12/2025, avente ad oggetto: “Aut. D.G.R. 18198 SUB – Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava ai sensi della legge Regionale 17 del 6 dicembre 2004 e ss.mm.ii, art. 34 comma 4 bis e 4 ter. Subentro dell'Aut D.G.R. 18198 del 20/12/2022 per la prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava in Loc. Le Fosse nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) – Ditta Degemar Cave S.r.l.”; - del Parere tecnico istruttorio del 03/12/2025, prot. 125989, avente ad oggetto: “subentro ditta DEGEMAR cave S.r.l. nell'attività di coltivazione della cava autorizzata con provvedimento PAUR AMB-DD-G01086 -30-01-2023 e Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 2 della legge regionale 17/2004, intestata alla Società Giuliano Conversi e Figli S.r.l. n. G18198_20/12/2022”; - della nota del Dirigente Area VIII Ambiente – Attività Estrattive – Patrimonio – SUAP del Comune di Guidonia Montecelio, del 22/10/2025, prot. n. 110008, di riscontro positivo dell’istanza di subentro nella titolarità dell’autorizzazione regionale D.D. n. G18198 del 30/01/2023 (rectius: 20/12/2022); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, consequenziale, ancorché non conosciuto e/o non notificato, purché lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale del 18 dicembre 2025 che ha disposto il subentro della nuova proprietaria dei terreni nell’autorizzazione regionale per l’apertura e la coltivazione della cava di travertino in località Le Fosse, e relativi atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (comune e subentrante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare dell’autorizzazione regionale del 20 dicembre 2022 ha impugnato la determinazione comunale che ha consentito alla nuova proprietaria dei terreni, acquisiti coattivamente con decreto del Tribunale di Tivoli del 29 dicembre 2023, di subentrare nel titolo estrattivo. Ha dedotto: (1) difetto assoluto di attribuzione e violazione della legge regionale Lazio n. 17/2004 e del relativo regolamento, sostenendo che la competenza spettasse alla Regione e che il trasferimento coattivo del solo fondo non avesse trasferito né l’azienda né l’autorizzazione, in assenza di cessione negoziale; ha inoltre sostenuto che l’eventuale perdita della disponibilità dell’area avrebbe richiesto un autonomo procedimento di decadenza; (2) violazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, per non essere stata coinvolta nel procedimento e per avere il Comune confuso la posizione del proprietario del fondo con quella della società titolare del titolo, senza verificare il trasferimento dell’azienda o dell’autorizzazione; (3) violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza e affidamento, poiché il subentro avrebbe attribuito alla nuova proprietaria un vantaggio economico senza considerare gli investimenti della ricorrente. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività, rilevando la pubblicazione dell’atto il 30 dicembre 2025 e, comunque, la conoscenza acquisita il 5 maggio 2026; hanno inoltre dedotto carenza di interesse per la perdita della disponibilità dell’area. La ricorrente sosteneva invece che il termine dovesse decorrere dall’acquisizione degli atti procedimentali, avvenuta il 3 giugno 2026, e che la domanda di nullità fosse soggetta al termine di 180 giorni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso integralmente irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito le censure sulla competenza, sulla legittimità del subentro, sulla partecipazione procedimentale e sull’istruttoria. Ha accertato che la società aveva avuto piena conoscenza della determinazione e della sua immediata lesività il 5 maggio 2026, come risultava dalla PEC con cui aveva dichiarato di avere preso atto dell’atto e ne aveva chiesto gli atti presupposti. La successiva acquisizione documentale del 3 giugno non differiva il termine: la piena conoscenza ai fini dell’impugnazione richiede consapevolezza dell’esistenza e della lesività dell’atto, non la conoscenza integrale delle motivazioni o degli atti istruttori; le ulteriori censure possono essere proposte con motivi aggiunti. Poiché il ricorso era stato notificato il 30 luglio 2026, oltre il termine di sessanta giorni, era tardivo. Il TAR ha inoltre escluso che la prospettazione del vizio come nullità per difetto assoluto di attribuzione consentisse di applicare il termine di 180 giorni: anche un eventuale sconfinamento del Comune rispetto alla competenza regionale riguarderebbe il riparto di competenze in una materia nella quale il Comune dispone comunque di attribuzioni, e non integrerebbe carenza assoluta di potere; la censura restava quindi soggetta al termine decadenziale ordinario. Condanna della ricorrente alle spese: € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune e altrettanti in favore della società controinteressata.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
la piena conoscenza, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione, non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni. Infatti, per individuare il dies a quo di decorrenza, basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato
Ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione è sufficiente la conoscenza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività concreta e immediata; non occorre conoscerne integralmente la motivazione o gli atti istruttori.
art. 41 c.p.a.
Emerge, infatti, dagli atti di causa, ed è circostanza incontestata, che: - la Società ricorrente ha avuto integrale conoscenza della determinazione dirigenziale n. 141 del 18/12/2025, successivamente impugnata, già in data 5 maggio 2026, come si evince inequivocabilmente dal chiaro tenore della p.e.c. inviata, in pari data, a diversi Uffici del Comune e alla Regione Lazio: “La società mia assistita ha preso atto solo oggi che in data 18.12.2025 il Comune di Guidonia Montecelio ha assunto la Determina Dirigenziale in oggetto,”, appunto la determinazione n. 141 del 18/12/2025, “sulla base di presupposti di fatto e di diritto enunciati nella medesima determina.”; - il ricorso è stato notificato in data 30 luglio 2026, quindi ben oltre il termine di cui all’art. 41 c.p.a.
Il termine decadenziale decorre dal 5 maggio 2026, quando la ricorrente ha acquisito conoscenza degli elementi essenziali e dell’efficacia lesiva della determinazione; la notificazione del 30 luglio 2026 è dunque tardiva.
art. 21-septies l. 241/1990
Nella specie di cui è causa, infatti, non è neppure astrattamente configurabile un difetto assoluto di attribuzione, atteso che, anche nell’ipotesi, meramente eventuale, in cui il Comune avesse esercitato un potere spettante alla Regione, la questione atterrebbe al riparto delle rispettive competenze e non sarebbe comunque riconducibile a un’ipotesi di carenza assoluta di potere.
La contestazione del riparto di competenze tra enti che dispongono entrambi di attribuzioni nella materia non integra difetto assoluto di attribuzione e non configura nullità ai sensi dell’art. 21-septies.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Ne consegue che la mera prospettazione della censura in termini di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241 del 1990 non vale a sottrarre l’impugnazione al termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., essendo la censura, per il suo effettivo contenuto, diretta a contestare il riparto della competenza all’interno di un ambito materiale nel quale il Comune è comunque titolare di attribuzioni amministrative.
Il termine di 180 giorni per l’azione di nullità non è applicabile quando la censura, al di là della qualificazione proposta, contesta soltanto il riparto di competenze e non denuncia un effettivo difetto assoluto di attribuzione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Né è suscettiva di positiva delibazione la deduzione di parte ricorrente secondo cui: “Il primo motivo di ricorso deduce la nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990), e la relativa domanda è formulata espressamente nelle conclusioni. A tale domanda non si applica pertanto il termine di sessanta giorni, ma quello di centottanta previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.”.
Il TAR riporta l’eccezione comunale sull’irrilevanza invalidante della mancata partecipazione ai sensi dell’art. 21-octies, ma non la esamina né la decide, avendo definito il ricorso per tardività.
art. 60 c.p.a.
Alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, previo avviso alle parti presenti e all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti, in occasione della trattazione dell’istanza cautelare.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività della relativa proposizione ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso tardivamente proposto è dichiarato irricevibile.
art. 26 c.p.a.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo.
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza consiste nella consapevolezza della sua esistenza e degli elementi che ne rendono immediatamente percepibile la lesività; non è necessaria la conoscenza integrale delle motivazioni o degli atti istruttori.
- L’acquisizione successiva degli atti del procedimento non differisce il termine d’impugnazione di un provvedimento già conosciuto nei suoi elementi essenziali e nella sua portata lesiva; le ulteriori censure rese possibili dalla conoscenza sopravvenuta possono essere proposte mediante motivi aggiunti.
- La qualificazione formale di una censura come nullità per difetto assoluto di attribuzione non sottrae l’impugnazione al termine decadenziale ordinario quando la contestazione riguarda, nella sostanza, il riparto di competenze tra amministrazioni entrambe titolari di attribuzioni nella materia. In tale ipotesi non ricorre carenza assoluta di potere.
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