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Ordinanza

Ordinanza n. 2792/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del diniego di visto per lavoro subordinato disposto dalla Sede diplomatica a Dhaka, a seguito della revoca - da parte del SUI di Viterbo - del nulla osta al lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202510344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dalla rappresentanza diplomatica italiana a Dhaka e revoca del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello SUI di Viterbo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto per lavoro subordinato disposto dalla sede diplomatica italiana a Dhaka in conseguenza della revoca del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per l'immigrazione di Viterbo. Il ricorso deduceva l'illegittimità dei provvedimenti sfavorevoli e rappresentava, secondo quanto rilevato dal Collegio, l'esistenza univoca dell'intento del potenziale datore di lavoro di assumere il cittadino straniero. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha accolto, allo stato degli atti, l'istanza cautelare. Ha ritenuto univocamente dimostrato l'intento del potenziale datore di lavoro di procedere all'assunzione e inesigibile una più intensa diligenza da parte dei ricorrenti. Ha quindi sospeso sia il diniego di visto della rappresentanza diplomatica a Dhaka sia la revoca del nulla osta al lavoro adottata dal SUI di Viterbo, ordinando alle amministrazioni il riesame dei provvedimenti alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 3 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando dagli atti risulta in modo univoco l'intento del potenziale datore di lavoro di assumere il cittadino straniero e non è esigibile da quest'ultimo una più intensa diligenza, il giudice amministrativo può sospendere il diniego del visto per lavoro subordinato e la connessa revoca del nulla osta, ordinando alle amministrazioni il riesame dei provvedimenti.
  • La tutela cautelare può consistere nella sospensione coordinata di provvedimenti adottati da amministrazioni diverse quando il diniego del visto costituisce conseguenza della revoca del nulla osta e l'effettiva tutela richiede il riesame di entrambi gli atti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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