Cassazione Civile, Sentenza n. 4343/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela e creditore)
La controversia
Il Tribunale di Teramo, su istanza di una società creditrice, aveva dichiarato il fallimento della società debitrice con sentenza del 24 novembre 2008. Nel reclamo, la società aveva contestato, tra l'altro, la competenza territoriale del Tribunale di Teramo, sostenendo che il centro effettivo di direzione e amministrazione dell'impresa fosse a Roma. La Corte d'appello dell'Aquila aveva inizialmente dichiarato estinto il reclamo; tale pronuncia era stata cassata dalla Cassazione con sentenza n. 2491 del 2017. In sede di rinvio, la Corte d'appello, con sentenza depositata il 17 gennaio 2018, respingeva il reclamo, ritenendo competente il Tribunale di Teramo e dando atto della sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per il fallimento. La società, insieme all'erede indicato in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 9 e seguenti della legge fallimentare, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi: ha contestato la valutazione degli elementi istruttori sulla localizzazione del centro degli affari, sostenendo che operasse la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva e che gli indizi raccolti non fossero sufficienti a superarla; ha inoltre censurato la mancata ammissione di mezzi di prova. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, lamentando che il fallimento fosse stato dichiarato mentre era pendente, davanti al Tribunale di Roma, una domanda di concordato preventivo e che ciò avesse precluso l'accesso alla procedura concordataria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava censure eterogenee senza distinguerle e, nella sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite in cassazione. La Corte ha rilevato che la decisione d'appello aveva indicato e ponderato gli elementi concreti dai quali desumeva che il centro direttivo e amministrativo dell'impresa si trovasse a Teramo, idonei a superare la presunzione relativa di corrispondenza tra sede legale ed effettiva; non era stato individuato un fatto storico decisivo omesso, né una specifica violazione delle regole sulle prove. La censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori era inoltre priva di autosufficienza, non essendo stati indicati contenuto e modalità delle richieste. Anche il secondo motivo non è stato accolto: la specifica ratio della sentenza d'appello secondo cui la doglianza sulla mancata prioritaria valutazione del concordato era stata proposta tardivamente non era stata impugnata, rendendo inammissibile la censura. La Corte ha comunque precisato che concordato preventivo e procedimento prefallimentare, quando pendenti insieme, vanno coordinati: se pendenti davanti allo stesso ufficio possono essere riuniti; se pendenti davanti a uffici diversi opera la continenza e il debitore deve attivarsi affinché confluiscano davanti al medesimo tribunale e impugnare i provvedimenti che impediscano l'esame della domanda concordataria. Nel caso concreto, la domanda di concordato era stata presentata a Roma, ma la declaratoria d'incompetenza resa da quel tribunale non era stata impugnata e la domanda non era più pendente; mancava quindi il presupposto per ottenere la revoca del fallimento in ragione del mancato coordinamento. La società ricorrente è stata condannata, in favore di ciascuna parte controricorrente, a Euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 9 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
la corte territoriale dopo aver correttamente puntualizzato che, ai fini della individuazione del giudice competente a pronunciare la dichiarazione di fallimento, è determinante il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell’impresa
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si individua in base al luogo del centro effettivo di direzione e amministrazione degli affari dell'impresa.
art. 2697 c.c.
il corrispondente accertamento, effettuato valorizzando indici probatori giudicati idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e quella effettiva della (OMISSIS) s.r.l., integra una valutazione fattuale
La presunzione relativa di coincidenza tra sede legale ed effettiva può essere superata sulla base della valutazione degli indici probatori acquisiti; la ricorrente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del quadro istruttorio sotto la veste della violazione dell'onere della prova.
art. 2729 c.c.
il corrispondente accertamento, effettuato valorizzando indici probatori giudicati idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e quella effettiva della (OMISSIS) s.r.l., integra una valutazione fattuale
L'accertamento della sede effettiva può fondarsi su indici presuntivi ritenuti idonei dal giudice di merito a superare la presunzione relativa di coincidenza con la sede legale; la scelta e la ponderazione degli indizi, se logicamente motivate, non sono riesaminabili in cassazione.
art. 115 c.p.c.
un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge
La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i limiti consentiti; non coincide con una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione
La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a libera valutazione; la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove non è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'errata ricognizione della fattispecie astratta o la sussunzione giuridica, non la contestazione dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle risultanze processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non solo, dunque, non è più denunciabile, in sede di legittimità, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”
Il vizio consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non l'insufficienza della motivazione né la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rappresentato sia stato comunque esaminato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum
La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così irriducibilmente contraddittoria da non consentire di individuarne la giustificazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie
Il motivo di ricorso deve indicare le norme asseritamente violate e illustrare con argomentazioni specifiche e intelligibili il contrasto tra la decisione impugnata e quelle norme; non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove.
art. 39, comma 2, c.p.c.
Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39 c.p.c., comma 2, è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinchè i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione della L. Fall., art. 9
Quando concordato e procedimento prefallimentare pendono davanti a uffici diversi, la continenza costituisce lo strumento di coordinamento; il debitore che conosce la precedente pendenza prefallimentare deve proporre il concordato davanti al tribunale già investito dell'istanza di fallimento, senza che ciò comporti acquiescenza sulla competenza.
art. 273 c.p.c.
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata
Se la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare sono contemporaneamente pendenti davanti allo stesso ufficio, i procedimenti possono essere riuniti anche d'ufficio per assicurarne la gestione coordinata e consentire la preferenza della soluzione negoziale, ove praticabile.
art. 161, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con le sentenze nn. 9935 e 9936 del 2015, hanno escluso che il necessario coordinamento tra la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo possa essere realizzato mediante la sospensione della prima in attesa della definizione della seconda, tanto trovando insuperabile ostacolo: i) nella L. Fall., art. 161, u.c., L. Fall., nella parte in cui fa salva, in pendenza della domanda di concordato (con riserva), la possibilità di rigettare l’istanza di fallimento
La pendenza della domanda di concordato non comporta la sospensione necessaria della procedura prefallimentare e non esclude, in sé, la possibilità di rigettare o decidere l'istanza di fallimento.
art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l’eventuale accoglimento del reclamo L. Fall., ex art. 18 contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l’illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest’ultima sia ancora sub iudice
Per contestare il fallimento sostenendo che il concordato avrebbe dovuto essere esaminato prima, il debitore deve avere impugnato i provvedimenti che ostacolano l'esame della domanda, la quale deve risultare ancora pendente al momento della decisione sul reclamo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, rileva il luogo in cui si trova il centro direttivo e amministrativo degli affari dell'impresa, individuato considerando dove vengono decise le scelte strategiche aziendali. La presunzione relativa di coincidenza tra sede legale e sede effettiva può essere superata mediante la valutazione complessiva di indici concreti.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi nella richiesta di rivalutare le risultanze istruttorie o di sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa ricostruzione; la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo specifiche violazioni delle regole legali sulla loro acquisizione o efficacia.
- Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, il cui esame avrebbe certamente condotto a un esito diverso; non riguarda le argomentazioni difensive né i singoli elementi istruttori quando il fatto cui si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con una contestazione del peso attribuito alle prove: rileva, rispettivamente, l'uso di prove non introdotte o illegittimamente disposte d'ufficio, oppure la violazione delle regole sulle prove legali e sulla libera valutazione.
- La domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare devono essere coordinati per consentire, ove praticabile, la soluzione negoziale della crisi. Se pendono davanti allo stesso ufficio possono essere riuniti anche d'ufficio; se pendono davanti a uffici diversi operano la continenza e gli strumenti processuali diretti a far confluire i procedimenti davanti al medesimo tribunale.
- Quando concordato e procedimento prefallimentare pendono davanti a uffici diversi, il debitore che conosca la pendenza dell'istruttoria prefallimentare deve attivarsi per il coordinamento e impugnare, nei limiti consentiti, i provvedimenti che impediscano l'esame della domanda concordataria. La contestazione del fallimento per mancato preventivo esame del concordato presuppone che la domanda concordataria sia ancora pendente.
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