Ordinanza n. 774/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Provvedimento di espulsione dell’11.08.2025(M_D AB05933 REG2025 0365713 11-08-2025) a firma del Capo della Divisione, Dirigente Dott.ssa Rita Fedele, notificato al Sig. Ciro Pizza in data 12 agosto 2025(all. 1); - di ogni altro atto presupposto, conseguente, consequenziale e/o connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: espulsione dal 27° Corso Allievi Marescialli per mancanza di un requisito di partecipazione al concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione dall'iter formativo del 27° Corso Allievi Marescialli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha ritenuto carente il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del bando, che esclude la partecipazione di chi sia stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato a seguito di procedimento disciplinare oppure prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da un precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, salvo il proscioglimento per inidoneità psico-fisica. Dagli atti risultava che il ricorrente era stato incorporato nell'Arma dei Carabinieri per la frequenza del 142° Corso Allievi Carabinieri il 5 maggio 2023 e successivamente espulso l'8 novembre 2023, dopo il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per la valutazione dell'attitudine militare, in ragione di gravi sanzioni disciplinari ricevute durante il corso. La controversia cautelare riguardava quindi la riconducibilità del precedente proscioglimento alla causa ostativa prevista dal bando.
La decisione
Il TAR, esaminando sommariamente la controversia propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato decisivo che il ricorrente fosse stato precedentemente prosciolto dal servizio militare e che tale proscioglimento non risultasse riconducibile all'eccezione prevista dal bando per i soli proscioglimenti dovuti a inidoneità psico-fisica. Il provvedimento di espulsione dal 27° Corso Allievi Marescialli è stato pertanto ritenuto correttamente adottato per carenza del requisito di partecipazione. L'istanza cautelare è stata respinta; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica
La clausola del bando costituisce causa ostativa alla partecipazione quando il candidato sia stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da un precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; l'eccezione opera per i soli proscioglimenti dovuti a inidoneità psico-fisica.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata verificando, in via sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris; il requisito è stato escluso.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'espulsione da un corso di formazione militare può essere ritenuta legittima quando il candidato risulti privo di un requisito di partecipazione previsto dal bando.
- La clausola di un bando che esclude i candidati già prosciolti d'autorità o d'ufficio da un precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia opera anche quando il precedente proscioglimento sia stato preceduto da un giudizio di non idoneità attitudinale collegato a gravi sanzioni disciplinari, se non risulta determinato da inidoneità psico-fisica.
- L'eccezione prevista per i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica non si estende automaticamente ai proscioglimenti fondati su una valutazione di non idoneità attitudinale conseguente a condotte disciplinarmente rilevanti.
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