Sentenza n. 812/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro n. 1182/2024 del 9 aprile 2024, emessa ritualmente notificata – ai fini esecutivi - il 10 aprile 2024, passata in giudicato come sa attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 1182/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 1182/2024, notificata ai fini esecutivi il 10 aprile 2024 e attestata come passata in giudicato il 5 dicembre 2024. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, in particolare quanto al pagamento integrale delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale successiva protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è applicata quale base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione integrale del giudicato, fissando un termine per l'adempimento.
Massime di principio
- In presenza di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario relativa a obbligazioni gravanti su una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare in sede di ottemperanza l'integrale esecuzione del titolo, compreso il pagamento delle somme riconosciute, quando dagli atti non risulti l'adempimento completo.
- Il termine per l'esecuzione dell'ordine di ottemperanza può essere fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola alla protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato dall'ordine di ottemperanza.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente rispetto al giudicato.
Come è indicizzato
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