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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 27368 - Corte di Cassazione

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità - Oggetto del giudizio di legittimità - Giustificazione della decisione - Esclusione - Invalidità denunziata e incongruità della motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Esame diretto degli atti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate; la CTS propose ricorso per cassazione articolando 6 motivi: in particolare censurava l'ammissione dell'appello per presunta mancanza del requisito di specificita', la violazione di norme sul regime probatorio (onere della prova, uso delle presunzioni, rilevanza di dichiarazioni testimoniali e perizie di parte) e la falsa applicazione di disposizioni tributarie (art. 54 DPR 633/1972 e art. 39 DPR 600/1973) e di norme processuali e civilistiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del MEF e ha respinto il ricorso proposto dalla CTS nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sia quanto all'ammissibilita' dell'appello (la riproposizione delle difese originarie e del dissenso sulla decisione nel suo complesso era sufficiente a soddisfare il requisito di specificita') sia quanto all'apprezzamento delle prove: le presunzioni e gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione fiscale, valutati unitariamente con dichiarazioni e circostanze oggettive (assenza di strutture, mancanza di tracciabilita' dei pagamenti, dichiarazioni dell'ex amministratore etc.), hanno legittimato la conclusione di operazioni inesistenti; sul contribuente gravava l'onere di fornire prova contraria, prova che non e' risultata adeguata. Sono state condannate le spese del ricorso.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 546/1992

    Imposta l'obbligo di specificita' dell'impugnazione d'appello; pero' nel contenzioso tributario la riproposizione integrale delle ragioni originarie puo' assolvere tale requisito quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Consente la censura per vizi in procedendo e per omesso esame di fatto decisivo; la Cassazione, in presenza di simili censure, deve accertare direttamente l'esistenza del vizio tramite esame degli atti, indipendentemente dalla motivazione di merito

  • Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972

    Ammette l'uso di presunzioni e di elementi indiziari in materia IVA per dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di operazioni; l'Amministrazione puo' sostenere la pretesa fiscale anche per via indiziaria

  • Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973

    art. 39, comma 1, lett. d

    Predisposizioni analoghe per le imposte dirette che ammettono elementi indiziari/presuntivi a supporto dell'accertamento

  • Codice civile

    Regolano l'onere della prova e il ricorso alle presunzioni; la prova per presunzioni e' ammessa, ha regime assimilato alla testimoniale e puo' essere determinante se il giudice la ritiene sufficientemente precisa e grave

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 10, comma 1; art. 12, comma 2

    Riferite in tema di diritti del contribuente e oneri probatori nel contenzioso tributario; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da invalidare la decisione di merito

  • Codice di procedura civile

    Rimando al potere del giudice di valutare le prove; la Corte di Cassazione non sindaca discretamente la scelta delle fonti probatorie fatta dal giudice di merito salvo vizio logico o contraddittorieta'

Massime di principio

  • Quando si impugna una decisione per vizi in procedendo (es. inammissibilita' dell'appello per mancata specificita'), la Corte di Cassazione valuta direttamente gli atti per accertare l'effettiva sussistenza del vizio, non limitandosi a sindacare la motivazione del giudice di merito
  • Nel processo tributario la riproposizione delle ragioni originarie nell'atto di appello puo' integrare il requisito di specificita' se il dissenso investe la decisione nel suo complesso; cio' rende ammissibile l'appello anche quando non siano puntualmente esposte tutte le singole censure
  • L'Amministrazione finanziaria puo' provare l'esistenza di operazioni inesistenti anche tramite presunzioni e indizi; la prova indiziaria e' valida a condizione che il giudice fornisca una motivazione adeguata e non contraddittoria sulla base degli elementi raccolti
  • Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi congrui, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni documentate; la consulenza di parte o perizie non provano di per sé il contrario se non convincenti e documentate
  • La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze rilevanti sono esercizio del potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione e' manifestamente illogica, contraddittoria o priva di qualsiasi riferimento probatorio
  • I ricorsi diretti contro soggetti non parti del rapporto sostanziale o non evocati nei precedenti gradi sono inammissibili

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