Cassazione Civile, Ordinanza n. 34355/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso deduceva, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: in sintesi, si assumeva che non vi fosse stata una rituale comunicazione del decreto al Pubblico Ministero, che le risultanze del sistema informatico non bastassero a provarla, e che non potesse gravare sulla Procura l’onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell’atto. Si censurava inoltre il mancato rilievo dell’attestazione interna secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; comunque ha osservato che il gravame non superava il vaglio di conformità all’orientamento della Corte, poiché, anche a voler ritenere irregolare o non provata la comunicazione, restava operante il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., con conseguente tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che l’atto introduttivo fosse carente della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; dall’altro, che la questione di diritto fosse stata comunque decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha affermato che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma, in mancanza di queste, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Ne deriva che l’opposizione della Procura risultava comunque tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la qualità del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; esclusa anche la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Indica il rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che contro il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso non supera il vaglio preliminare quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione già fornita dalla Corte.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione anche ai provvedimenti decisori e definitivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto non risulta validamente effettuata, non viene meno la possibilità di impugnare: opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sommaria esposizione dei fatti di causa non può essere omessa, perché il ricorso deve consentire una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale.
- Quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte, il ricorso non supera il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito può richiedere correzioni.
- Nel giudizio di cassazione non sempre sono poste le spese a carico della parte pubblica ricorrente, specie quando essa agisce come organo propulsore dell’attività giurisdizionale e la controparte non si costituisce.
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