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Ordinanza

Ordinanza n. 438/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di irricevibilità prot. n. 65/IMM.2026 Cat. A12-II Sez. della richiesta di PS per motivi di “lavoro subordinato - attesa occupazione” presentata dal Sig. Hou Zhonghui in data 03.02.2026, “in quanto manifestatamente infondata”, notificato in data 28.04.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali all’atto impugnato.

Giustizia amministrativa202601305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione, ritenuta manifestamente infondata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno, deducendo l'illegittimità della valutazione relativa alla carenza dei requisiti per il titolo richiesto, all'assenza del necessario visto di ingresso e all'irregolarità della presenza sul territorio nazionale. La posizione amministrativa era stata valutata anche alla luce di una precedente espulsione del 18 aprile 2018 e della mancata prova dell'effettivo decorso del divieto di reingresso. In sede cautelare, il ricorrente ha inoltre prospettato un difetto di istruttoria con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta, ritenendo che essa imponesse un riesame della posizione ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per cure mediche o dell'applicazione del divieto di espulsione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris richiesto dall'art. 55 c.p.a. Il ricorrente non ha puntualmente confutato i presupposti del provvedimento impugnato e non ha fornito prova dell'effettivo rientro in patria in esecuzione del precedente decreto espulsivo, del possesso di un valido titolo di ingresso e della regolarità del successivo reingresso in Italia. La documentazione sanitaria non è stata ritenuta, allo stato degli atti e nella sommaria cognizione cautelare, idonea a dimostrare patologie di gravità tale da evidenziare un difetto istruttorio o da imporre un riesame per il rilascio di un permesso per cure mediche o per il divieto di espulsione. È stato altresì escluso un periculum in mora cautelarmente apprezzabile, prevalendo, in assenza di elementi sulla regolarità del reingresso o sulla gravità delle condizioni sanitarie, l'interesse pubblico alla gestione ordinata dei flussi migratori e al controllo della permanenza degli stranieri. Ogni ulteriore valutazione di merito è rimasta impregiudicata. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede una positiva valutazione, sia pure sommaria, dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso un adeguato fumus boni iuris e un pregiudizio cautelarmente apprezzabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata puntuale contestazione dei presupposti posti dall'Amministrazione a fondamento del diniego o dell'irricevibilità e l'assenza di prova degli elementi essenziali della regolarità del soggiorno e del reingresso possono escludere il fumus boni iuris.
  • Quando la posizione dello straniero è incisa da una precedente espulsione, la verifica cautelare può richiedere la prova dell'effettivo rientro nel Paese d'origine, del possesso di un valido titolo di ingresso e della regolarità del successivo reingresso nel territorio nazionale.
  • La documentazione sanitaria prodotta dallo straniero non impone, di per sé, un riesame amministrativo ai fini del permesso per cure mediche o del divieto di espulsione se, nella sommaria cognizione cautelare, non dimostra patologie di gravità tale da rendere plausibile il difetto di istruttoria.
  • Nel bilanciamento cautelare in materia di soggiorno degli stranieri, in assenza di prova della regolarità del reingresso o di condizioni sanitarie particolarmente gravi, può prevalere l'interesse pubblico alla gestione ordinata dei flussi migratori e al controllo della permanenza sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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