Cassazione Penale, Sentenza n. 29078/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricci impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11/01/2023 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo B) e rideterminato la pena per i capi C), D) ed E). L'avv. Folco Trabalza ha chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. sostenendo che, per "forza maggiore", né l'imputato né il difensore avevano ricevuto la comunicazione del dispositivo né l'avviso di deposito della sentenza e dunque non avevano potuto proporre tempestivamente ricorso per cassazione; la comunicazione è stata notificata l'8/05/2023, l'istanza di restituzione è stata depositata il 18/05/2023 e il ricorso per cassazione il 27/11/2023. Nel merito il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. perché proposta senza osservare le forme e i termini: l'istanza, inviata via PEC a indirizzi della Corte d'appello di Roma il 18/05/2023, è pervenuta alla Corte di cassazione (giudice competente ex art.175 comma 4) il 03/01/2024, oltre il termine di dieci giorni decorrente dall'8/05/2023 (data di effettiva conoscenza). La Corte ha inoltre precisato che la regola di trasmissione prevista dall'art. 568 comma 5 c.p.p. non opera in senso generale per cure dell'errata individuazione del giudice competente fuori dai casi specifici previsti. Poiché l'istanza è inammissibile, il ricorso non è stato esaminato e la sentenza d'appello è divenuta irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
"la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale deve ritenersi tempestiva se presentata al giudice competente entro dieci giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento"
La Corte interpreta l'art.175 come obbligo di presentare l'istanza entro 10 giorni dal momento dell'effettiva conoscenza e presso il giudice competente (corte indicata dall'art.175 comma 4); il deposito a uffici diversi che ritardino l'arrivo al giudice competente non salva la tempestività
art. 175 comma 4 e 7 cod. proc. pen.
"il giudice competente a decidere dell'istanza è quello indicato dall'art.175 comma 4; i termini decorrono dalla notificazione dell'ordinanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 comma 7"
La competenza per decidere sulla restituzione spetta alla Corte indicata dalla norma (qui la Corte di cassazione) e, se accolta, i termini per impugnare decorrono dalla comunicazione dell'ordinanza di restituzione
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che la regola di trasmissione prevista dall'art.568 comma 5 (che impone la trasmissione dell'impugnazione proposta a giudice incompetente) non è norma generale applicabile fuori dal campo delle impugnazioni: non vale per tutte le istanze di restituzione presentate a uffici diversi da quelli indicati dalla legge
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte applica la normativa che disciplina la condanna alle spese processuali in sede di cassazione, dichiarando l'inammissibilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese
legge 176/2020 art. 23-bis
Richiamata per segnalare che la Corte d'appello aveva pronunciato la sentenza in applicazione dell'art.23-bis, il che era parte del motivo per il quale secondo il ricorrente non era stata comunicata tempestivamente la decisione
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata per motivare la decisione sulla misura equitativa applicata (nessuna responsabilità da colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità), utilizzata per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa
Massime di principio
- L'istanza di restituzione nel termine ex art.175 c.p.p. deve essere proposta entro 10 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento e presentata al giudice competente indicato dalla norma; l'invio a uffici diversi può determinare la perdita del termine se il documento arriva tardivamente al giudice competente
- La mera circostanza che la comunicazione del dispositivo sia stata notificata tardivamente non esonera dall'osservanza del termine di 10 giorni verso il giudice competente: è cruciale il momento dell'effettiva conoscenza e il tempestivo inoltro al giudice competente
- La regola di trasmissione prevista dall'art.568 comma 5 c.p.p. non è applicabile in modo generale per sanare l'errata individuazione del giudice in tutte le istanze: va valutata la specifica fattispecie e spesso l'istanza erroneamente presentata può ritenersi inammissibile
- Se l'istanza di restituzione è inammissibile, il ricorso incidentale o principale non può essere esaminato e la sentenza impugnata resta irrevocabile
- In caso di inammissibilità non per colpa grave, il giudice di legittimità può comunque irrogare una somma equitativa da versare alla Cassa delle Ammende e condannare alle spese processuali
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