Cassazione Penale, Sentenza n. 25256/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha dichiarato responsabile del reato di rissa (art. 588, comma 2, c.p.) con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Formula quattro motivi: i primi due censurano la qualificazione del fatto e la ritenuta partecipazione, denunciando violazione di legge (art. 588 c.p. e art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione poiché, a suo dire, il materiale probatorio non proverebbe l'elemento oggettivo della rissa né la sua partecipazione (testimonianze discordanti, mancato riconoscimento); il terzo e il quarto motivo contestano il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'esclusione da parte della corte territoriale dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che sussisterebbero i presupposti soggettivi e oggettivi per l'operatività della norma.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sulla qualificazione e partecipazione (primi due motivi) rileva che le doglianze sono in fatto e pertanto comportano una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; la corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla base delle dichiarazioni dei testi e delle risultanze investigative, descrivendo una rissa tra 15/20 persone con più gruppi contrapposti e comportamenti offensivi. Sul punto relativo all'art. 131-bis, la Corte ritiene manifestamente infondati i motivi: la particolare tenuità è esclusa per le modalità della condotta (rissa violenta in pieno giorno in luogo pubblico), gli esiti (plurime lesioni, uso di oggetti atti ad offendere) e le caratteristiche soggettive del ricorrente (pregresse condanne e uso della violenza). Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 588 c.p. (rissa), comma 2
La norma è stata applicata per configurare il reato di rissa; la Corte richiama che la rissa richiede la partecipazione di almeno tre persone e la presenza di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti.
art. 192 c.p.p.
Richiamata nella contestazione del ricorrente in relazione alla valutazione probatoria; la Corte afferma però che le doglianze sulla valutazione delle prove sono in fatto e non sindacabili in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte valuta e esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità alla luce delle modalità della rissa, delle lesioni e delle caratteristiche soggettive del ricorrente, ritenendo che i presupposti oggettivi e soggettivi non sussistano.
art. 133 c.p., comma 1 (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato come parametro direttivo per accertare la particolare tenuità del fatto: il giudice deve valutare modalità della condotta e entità del danno o del pericolo; la Corte territoriale ha applicato tali criteri per escludere la tenuità.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Rv. 275631)
Citata per definire i requisiti della rissa: necessità di almeno tre persone e individuazione di più centri di aggressione anche costituiti da singoli individui confliggenti.
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione del materiale probatorio che richiedono una rivalutazione dei fatti sono in genere inammissibili in sede di legittimità: è necessario dimostrare vizi di diritto o di motivazione non meramente ricostruttivi del fatto.
- Per configurare la rissa occorrono almeno tre partecipanti e più centri di aggressione reciprocamente confliggenti; in mancanza di questi elementi va specificamente argomentato e provato il loro difetto (es. testimonianze, video, assenza di comportamento offensivo coordinato).
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) è necessario mostrare oggettivamente modalità di condotta non violente o di scarsa intensità, danni/minimi o assenza di concreto pericolo, e l'assenza di rilevanti precedenti o caratteristiche soggettive aggravanti.
- La presenza di lesioni plurime, uso di oggetti atti ad offendere, la diffusione della condotta (più persone, luogo pubblico, ora diurna) e precedenti penali del soggetto sono fattori che ostano all'applicazione della particolare tenuità.
- In fase di impugnazione, raccogliere e introdurre prove che possano dimostrare in modo chiaro l'assenza dell'elemento oggettivo (es. filmati, identificazioni positive, referti medici) è fondamentale: le mere contestazioni della valutazione del giudice di merito sono insufficienti.
- Quando si contesta la motivazione del giudice, occorre evidenziare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione rispetto ai punti decisivi, non limitandosi ad una diversa interpretazione dei fatti.
- Se si ritiene applicabile l'art. 131-bis, è utile dimostrare sia il ridotto grado di offensività dell'azione sia l'assenza di pericolosità concreta per interessi protetti, corredando la richiesta di elementi probatori e di un esame comparato delle circostanze personali del reo.
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