Sentenza n. 1995/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 552/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notifica del titolo esecutivo a mezzo PEC il 30 luglio 2025 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato il 5 febbraio 2026, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, secondo il dispositivo del titolo giudiziale, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente della medesima Direzione, da esercitarsi nell’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione e che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il Processo amministrativo telematico secondo la procedura indicata. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti in ragione del passaggio in giudicato del titolo e dell’inadempimento dell’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto inutilmente decorso tale termine dalla notificazione del titolo al Ministero.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle contemplate da tale legge, consentendo la nomina di un dirigente dell’amministrazione inadempiente senza compenso aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, prevedendone l’intervento sostitutivo su sollecitazione della parte interessata e fissando un ulteriore termine per l’adempimento.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita procedura per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
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