Sentenza del 20/03/2023 n. 8002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza ha effettuato una verifica fiscale (p.v.c. 26/06/2008) e l'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per il 2006 disconoscendo le agevolazioni per insussistenza della mutualità prevalente, rilevando omissione di canoni di locazione e contabilizzazione di costi indeducibili, con recupero a tassazione di maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA). La cooperativa aveva impugnato gli atti, ma i gradi di merito (CTP e CTR) avevano respinto i suoi ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito all'adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.50/2017 (art.11) e per la mancata presentazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'istanza di trattazione entro il termine previsto (art.11, comma 10). Pertanto il procedimento in Cassazione è stato estinto senza decisione di merito; le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate e non si è riconosciuto l'obbligo per la ricorrente di versare il cosiddetto "doppio contributo unificato".
Norme richiamate
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1 e comma 10
Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse
L'adesione del contribuente alla definizione agevolata, con la mancata iniziativa dell'amministrazione (istanza di trattazione entro il termine), determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; rende superflua la decisione di merito.
L. 21 giugno 2017, n. 96 (conversione D.L. n.50/2017)
Norma di conversione che rende definitivo il regime di definizione agevolata previsto dal D.L. n.50/2017 applicato nella vicenda.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Riferimento alla disciplina del contributo unificato; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo unificato" alla ricorrente in caso di estinzione per adesione alla definizione agevolata.
Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 721 (richiamata)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui, in caso di definizione agevolata e sopravvenuta carenza di interesse, il processo va estinto per cessazione della materia del contendere.
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
Precedenti giurisprudenziali citati in tema di effetti dell'estinzione del processo per definizione agevolata e conseguente disciplina delle spese e dei contributi unificati.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.50/2017 comporta, se l'amministrazione non esercita l'istanza di trattazione entro il termine stabilito (31/12/2018), l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; ciò impedisce la pronuncia sul merito.
- L'estinzione del giudizio non equivale a favore del merito della parte aderente: la controversia si estingue senza che la Corte si pronunci sulle questioni sostanziali relative a imposte o qualificazione giuridica della ricorrente.
- Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate; il giudice può dichiarare l'insussistenza dell'obbligo del cosiddetto "doppio contributo unificato" a seguito della cessazione della materia del contendere.
- Per preservare l'interesse all'esito giudiziale, l'amministrazione finanziaria deve presentare l'istanza di trattazione nei termini previsti dalla norma: l'inerzia può portare all'estinzione del processo.
- In caso di adesione alla definizione agevolata è importante che il contribuente conservi e produca la documentazione attestante i versamenti già effettuati e la domanda di adesione, per ottenere l'estinzione senza ulteriori esborsi.
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