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Sentenza

Sentenza n. 3602/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento 1) del provvedimento di revoca del “nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. Abouelnasr Ahmed Kamel in data 01/05/2025 su istanza del richiedente sig. Coppolaro Antonio prodotta in data 05/02/2025” codice pratica P-BN/L/Q/2025/100306; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202504979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e all'assunzione per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La Prefettura aveva rilasciato alla società datrice di lavoro il nulla osta ad assumere il ricorrente, che aveva ottenuto il visto ed era entrato regolarmente in Italia. Dopo pochi giorni, il nulla osta veniva revocato per discrepanze relative al soggetto che aveva trasmesso l'istanza, trasmessa tramite il profilo di un'associazione di categoria diversa da quella del settore del datore di lavoro, per asserita carenza dei requisiti alloggiativi, per mancata attestazione della verifica presso il competente centro per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale e per difformità tra il periodo di lavoro indicato nella domanda e quello risultante dall'asseverazione. Il ricorrente deduceva eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, sostenendo che l'irregolarità relativa alla trasmissione fosse un mero errore materiale, che i requisiti sostanziali sussistessero e che la diversa indicazione della durata del rapporto fosse giustificata dai tempi necessari per il procedimento, il rilascio del visto e l'ingresso in Italia. Il ricorrente lamentava inoltre di non avere ricevuto effettivamente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con conseguente impossibilità di fornire chiarimenti, giustificazioni e integrazioni documentali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto decisiva la mancata prova dell'effettiva ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'interessato avrebbe potuto chiarire le contestazioni e consentire all'Amministrazione una migliore istruttoria. Le carenze rilevate erano, secondo il giudice, formalmente o probatoriamente regolarizzabili e non giustificavano una misura così incisiva. L'istanza era comunque riferibile a una persona fisica legittimata, ossia il consulente del lavoro, sicché l'utilizzo del profilo informatico di un'associazione di categoria diversa costituiva un'irregolarità formale. La documentazione prodotta in giudizio comprovava inoltre la preesistenza dei requisiti alloggiativi e della verifica di indisponibilità di lavoratori presso il centro per l'impiego; anche la difformità tra i periodi indicati nella domanda e nell'asseverazione era suscettibile di spiegazione. Tali elementi, se acquisiti nel procedimento, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa. Il giudice ha quindi ritenuto necessario consentire la regolarizzazione della domanda e la verifica sostanziale di tutti i requisiti, annullando il provvedimento di revoca. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il giudice valorizza le garanzie partecipative e la necessità di consentire all'interessato di chiarire e regolarizzare carenze documentali prima dell'adozione della revoca.

  • d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale presuppone la verifica dei requisiti sostanziali e documentali funzionali alla stipula del contratto di soggiorno; il testo non indica specifici articoli.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale non può fondarsi su irregolarità meramente formali quando l'istanza sia comunque riferibile a una persona fisica legittimata e i requisiti sostanziali risultino sussistenti.
  • Quando le carenze contestate siano suscettibili di chiarimenti, giustificazioni o integrazioni documentali, l'Amministrazione deve consentire all'interessato un'effettiva partecipazione al procedimento prima di adottare la revoca del nulla osta.
  • La mancata prova dell'effettiva ricezione della comunicazione di avvio del procedimento assume rilievo invalidante quando l'interessato avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificare la decisione amministrativa.
  • Nel procedimento relativo al nulla osta per lavoro stagionale, l'Amministrazione deve verificare in concreto la preesistenza dei requisiti sostanziali, senza attribuire rilievo decisivo a difformità documentali regolarizzabili o spiegabili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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